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Bonus 80 euro a maglie larghe
Circolare dell’Agenzia delle entrate. Trasmissione agli eredi ok. Cedolare nei conteggi

Il bonus di 80 euro in busta paga spetta anche ai cassintegrati, ai disoccupati e ai lavoratori in mobilità. Il bonus può essere anche trasmesso agli eredi in caso di decesso del contribuente mentre non rientrano nel calcolo del limite annuo dei 26 mila euro i redditi soggetti all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti ieri con una circolare dall’Agenzia delle entrate. Bongi a pag. 25 Il bonus di 80 euro in busta paga spetta anche ai cassintegrati, ai disoccupati e ai lavoratori in mobilità. Le somme percepite da questi soggetti costituiscono infatti, a tutti gli effetti, proventi in sostituzione del reddito di lavoro dipendente e come tali danno pertanto diritto al credito introdotto dall’articolo 1 del dl n. 66/2014. Il bonus può essere anche trasmesso agli eredi in caso di decesso del contribuente avente i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla disposizione sopra richiamata mentre per la verifica del limite annuo dei 26 mila euro di reddito si dovrà tener conto anche del possesso di redditi soggetti a cedolare secca. Sono questi i principali chiarimenti forniti dalle Entrate nella circolare n. 9/e di ieri in relazione a una serie di dubbi circa i beneficiari,i calcoli e le modalità applicative del bonus Irpef introdotto dall’esecutivo targato Matteo Renzi. Il nuovo documento di prassi amministrativa è strutturato nella forma della domanda / risposta nell’intento di fornire chiarimenti immediati su aspetti controversi della nuova disposizione finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori a basso reddito.

Disoccupati, mobilità e cassa integrazione. Poiché le somme percepite a tale titolo sono, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Tuir, sostitutive dei redditi ai quali si riferiscono e danno diritto alle detrazioni di cui al primo comma dell’articolo 13 del medesimo Tuir, per quelle erogate nel corso del 2014 si renderà applicabile il bonus degli 80 euro al mese. Anche per i percettori di tali proventi sostitutivi il credito sarà riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità stesse nel corso dell’anno 2014.

 

Eredi. Uno dei problemi sottoposti all’attenzione dell’agenzia delle entrate riguardava il caso di un lavoratore dipendente deceduto nello scorso mese di aprile. In casi del genere, precisa la circolare n. 9/e, poiché il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno occorrerà verificare se lo stesso è stato o meno riconosciuto dal sostituto d’imposta, fermo restando che in ogni caso gli eredi potranno sempre far emergere lo stesso nella dichiarazione dei redditi che presenteranno per conto del lavoratore deceduto. Se il dipendente è deceduto dopo l’inizio dell’erogazione del bonus la parte di credito direttamente riscossa dai suoi eredi mantiene comunque la sua qualificazione originaria e non costituisce pertanto reddito imponibile per questi ultimi.

 

Presenza di redditi a cedolare secca. Se il lavoratore dipendente è anche titolare di redditi da locazione soggetti al regime della cedolare secca questi ultimi, per espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 3 del dlgs n. 23/2011, devono essere considerati nella determinazione del limite dei 26 mila euro di reddito annuo ai fini della fruizione del bonus. La norma sopra richiamata prevede infatti che i redditi soggetti a cedolare devono essere sempre tenuti in considerazione per l’applicazione di disposizioni agevolative, anche di natura non tributaria. Ovviamente la presenza di redditi a cedolare secca non può essere conosciuta dal sostituto d’imposta che dovrà applicare in via automatica il credito in busta paga, salvo il caso in cui non sia lo stesso dipendente a comunicare il possesso di tali redditi ai fini della verifica dei limiti reddituali.

Criteri di calcolo. La circolare ricorda che il credito irpef riconosciuto per l’anno 2014 è pari, al massimo, a euro 640 e deve essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Ciò premesso qualsiasi criterio di calcolo adottato dal sostituto d’imposta, purché oggettivo e costante, è ammesso. Il metodo più semplice, ricorda la circolare, è quello che prevede la ripartizione dell’importo spettante sulla base degli effettivi giorni di paga nel corso dell’anno 2014. Così, ad esempio, se il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2014 avendo così lavorato soltanto 120 giorni, il bonus spettante sarà pari al risultato del seguente rapporto: 640/350 x 120 = euro 210,41.

Rapporti di lavoro precedenti o contestuali. Nel caso in cui il dipendente abbia svolto un precedente rapporto di lavoro nel corso del 2014 o svolga contemporaneamente più rapporti di lavoro, la regola da seguire è sempre la stessa: attribuzione del bonus in via automatica da parte del sostituto. Solo se il dipendente ha prodotto al nuovo sostituto il precedente modello Cud quest’ultimo dovrà verificare la spettanza del credito tenendo conto di quanto già percepito nel calcolo dei limiti reddituali annui. In caso di presenza contestuale di più rapporti di lavoro se la somma dei redditi conseguiti è superiore ai 26 mila euro sarà il dipendente a dover comunicare ai sostituti la non spettanza del bonus. Se invece i redditi complessivi, derivanti ad esempio da due rapporti contestuali, non superano il suddetto limite il dipendente dovrà avvisare uno dei sostituti di non riconoscergli il credito che altrimenti verrebbe erogato da entrambi con obbligo di restituzione in dichiarazione dei redditi.

Altri chiarimenti. La circolare precisa inoltre che non rientrano nel calcolo del limite annuo dei 26mila euro i redditi soggetti all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività. Allo stesso modo viene precisato che a fronte di variazioni di reddito nel corso del 2014 è sempre possibile effettuare il ricalcolo del credito spettante senza attendere le operazioni di conguaglio. Il recupero dei crediti erogati da parte dei sostituti mediante la compensazione nei modelli F24, precisa da ultimo la circolare, non è soggetto all’ordinario limite annuo di 700 mila euro.

Consulenti del lavoro soddisfatti. «Quanto esposto nella circolare è assolutamente condivisibile», dichiara Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro. «Abbiamo espresso pareri analoghi, per ultima nella nostra circolare n.11/2014. Ora si spera che le società di software siano veloci ad aggiornare i programmi e i gestionali in modo da darci la possibilità di procedere al tempestivo sviluppo delle buste paga».


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