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Deducibili gli interessi di mora sull'Imu
Telefisco 2014. La circolare con le risposte delle Entrate corregge l'orientamento emerso sulle penalità legate al pagamento tardivo

Sono ordinariamente deducibili gli interessi sul tardivo versamento di imposte. Il chiarimento giunge, indirettamente, dalla circolare 10/E, emanata ieri. Con essa l’agenzia delle Entrate ufficializza, in tempo utile per i versamenti di Unico 2014, le risposte ai quesiti posti durante Telefisco del 30 gennaio scorso. Confermata, invece, l’indeducibilità delle svalutazioni di beni iscritti a costi specifici, come gli immobili, e introdotta la corrispondente irrilevanza delle supervalutazioni.

La deducibilità degli interessi di mora emerge dal fatto che dal testo riguardante la deducibilità dell’Imu versata in ritardo nel 2013 scompare la precisazione che escludeva la possibilità di scontare nella dichiarazione delle imprese i correlati interessi.

Un altro importante chiarimento, che riguarda i contratti di leasing stipulati dal 29 aprile 2012: consente, per le autovetture in uso promiscuo a dipendenti per oltre metà esercizio, di ripartire la deduzione dei canoni su una durata non inferiore a due terzi del periodo di ammortamento (metà per i contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2014) anziché su quattro anni. L’Agenzia precisa che, a seguito dell’eliminazione della durata minima contrattuale, è venuta meno l’esigenza di ricondurre le deduzioni dei leasing di queste vetture ai 48 mesi previsti per i veicoli diversi (quelli a disposizione dell’azienda o dati in uso a soci e ad amministratori).

L’Agenzia interviene ancora sul regime fiscale delle svalutazioni di immobili merce (e di tutti i beni valutati a costi specifici), confermando la tesi restrittiva della risoluzione 78/E del 2013. L’articolo 92, comma 5, del Tuir – precisa la circolare 10/E – non riguarda questi beni, ma solo, stante il richiamo letterale al comma 2, i beni fungibili (quelli valutati sulla base di flussi di costi, come FIFO e LIFO). La novità della circolare riguarda la irrilevanza fiscale anche delle sopravvalutazioni, in deroga all’articolo 110, lettera c), del Tuir (che stabilisce che non concorrono a formare il costo fiscale dei beni le plusvalenze, diverse da quelle relative ai beni merce). Dunque, le società che applicando il criterio di prevalenza della sostanza sulla forma iscrivono maggiori valori rispetto al costo sui beni immobili in rimanenza dovranno effettuare in Unico una corrispondente variazione in diminuzione.

Per quanto riguarda le sopravvenienze passive derivanti da eventi calamitosi (incendi, terremoti eccetera), la circolare conferma la deduzione integrale anche ai fini dell’Irap, ancorché si tratti di oneri iscritti nella parte straordinaria del conto economico.

Sempre sugli oneri deducibili dal reddito di impresa, va segnalata la risposta riguardante l’Imu sui beni strumentali, deducibile nel 2013 (per il 30%) solo se pagata nell’anno, ma anche di competenza di tale esercizio. La risposta ufficiale sull’Imu assume particolare rilevanza anche per la eliminazione, rispetto al testo diffuso il 30 gennaio, di un passaggio incidentale sulla indeducibilità (oltre che delle sanzioni) degli interessi corrisposti sul tardivo versamento delle imposte. Questa affermazione aveva fatto sorgere il dubbio che l’Agenzia intendesse modificare il consolidato orientamento di prassi e giurisprudenza (risoluzione 178/E/2001 e Cassazione sentenza 12990/2007) che ammette la deduzione di tali interessi con le regole ordinarie. L’eliminazione della frase dalla circolare 10/E fuga definitivamente questo dubbio, confermando dunque la precedente tesi della deducibilità.


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