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Bonus ai lavoratori in Cassa
Circolare delle Entrate: l'Inps pagherà gli 80 euro a chi percepisce indennità o sussidi di disoccupazione

Sospiro di sollievo per aziende e sostituti d’imposta: la compensazione delle somme anticipate dal datore di lavoro o dai committenti per pagare a dipendenti e collaboratori il bonus di 80 euro potrà avvenire con il modello F24, utilizzando ritenute fiscali e contributi, pure nel caso in cui l’impresa superi, anche con le compensazioni fiscali, il limite generale di 700mila euro l’anno. Il diritto al credito, inoltre, spetterà “automaticamente” ai lavoratori in Cig o con indennità di mobilità e di disoccupazione e il bonus verrà erogato direttamente dall’Inps. I premi di produttività, ancora, non concorreranno al superamento del tetto dei 26mila euro a cui si lega l’erogazione del bonus (si legga anche l’articolo sottostante). In molti casi, poi, spetterà al lavoratore spiegare la propria situazione al datore ai fini del bonus.

Sono, queste, alcune delle principali indicazioni contenute nella circolare 9/E delle Entrate, la quale ha, come detto, risolto anzitutto il problema delle compensazioni che preoccupava quei sostituti di imposta i quali hanno già esaurito (o stanno per esaurire) il plafond annuale (si veda Il Sole 24 Ore del 13 maggio).

A questo punto, visto che sul piano amministrativo è stata stabilita la modalità di compensazione attraverso F24, occorrerà anche che essa venga sancita per legge. Su questo fronte si ritiene che la variazione sarà apportata in sede di conversione del Dl 66/14 e che essa permetterà pure di superare il criterio di priorità nell’utilizzo delle ritenute fiscali e contributive, ora non più necessario. L’emendamento consentirà, inoltre, di eliminare quella parte della norma che subordina il pagamento del bonus alla disponibilità delle ritenute mensili (imposte e contributi) su cui si opera il recupero.

La circolare dell’Agenzia contiene anche altri chiarimenti. Si sottolinea anzitutto che, ai fini della determinazione del reddito complessivo che fa scattare il diritto al bonus, rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca. È dato il via libera, inoltre, al bonus per i titolari di redditi di lavoro dipendente determinato con modalità diverse da quelle ordinarie (per esempio, lavoratori con retribuzioni convenzionali o frontalieri). In questi casi, ovviamente, sarà necessario il rispetto dei limiti reddituali di legge. Una particolarità riguarda i frontalieri. Per questi lavoratori la legge di stabilità 2014 ha previsto, infatti, un regime fiscale più agevolato (esenzione per i redditi fino a 6.700 euro). Nel loro caso, allora, per la verifica sia del diritto al credito, sia del relativo importo, i sostituti dovranno tener conto del reddito di lavoro dipendente eccedente la soglia d’esenzione di 6.700 euro. Con riferimento alla riparametrazione del bonus, i tecnici dell’Agenzia ricordano che lo stesso va erogato sulla base dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro, escludendo le giornate per le quali non si ha diritto ad alcun reddito (ad esempio quelle in aspettativa non retribuita). Per quanto riguarda i part-time viene specificato, poi, che il beneficio non subisce alcuna decurtazione in relazione all’orario di lavoro svolto. E ancora, se nel 2014 viene corrisposto un premio dell’anno prima, il quale si riferisce a un periodo per cui sono state già riconosciute le detrazioni, il credito non spetta.

Le Entrate danno la facoltà ai sostituti di verificare in ogni periodo di paga la spettanza del beneficio. Qualora la situazione cambiasse e venissero meno le condizioni per usufruirne (ad esempio per il superamento del limite reddituale a seguito di un aumento retributivo) si può procedere al recupero immediato di quanto erogato senza attendere il conguaglio di fine rapporto o di fine anno.

La circolare spinge l’analisi sino agli eredi del lavoratore. In base alla legge si afferma, infatti, che il credito spetta anche al lavoratore deceduto con riferimento al rapporto di lavoro svolto nel 2014. Saranno gli eredi a calcolarlo nella dichiarazione dei redditi che presenteranno per il de cuius grazie a modalità di redazione inserite nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico. Se il lavoratore scompare nel periodo di erogazione del bonus, la quota parte di credito maturata nel mese in cui il lavoratore è deceduto, incassata dagli eredi, non costituisce reddito.

Il bonus – ricorda infine l’Agenzia – spetta anche ai lavoratori non residenti sempre che il reddito non sia considerato non imponibile a seguito dell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di accordi internazionali.


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