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Meglio una aliquota Tasi
Su uno stesso immobile possono concorrere prelievi in misura diversa

La delibera di un’aliquota unica per il pagamento della Tasi semplifica i compiti dell’amministrazione comunale. La diversificazione delle aliquote per abitazioni principali e altri immobili diventa più difficile da gestire, considerato che su uno stesso immobile possono concorrere aliquote diverse se, per esempio, viene destinato a prima casa solo da parte di un comproprietario.

Infatti, se un comune fissa due aliquote diverse per prime e seconde case diventa difficile stabilire quale aliquota deve essere applicata allo stesso immobile se posseduto da più soggetti, di cui solo uno di essi lo utilizza come abitazione principale. Del resto, è espressamente disposto che la Tasi non si paghi in base alle quote di possesso. L’obbligazione è solidale e per determinare il quantum dovuto occorre fare riferimento a un’unica aliquota. La diversificazione delle aliquote, quindi, rende incerte le modalità di calcolo del tributo per i contribuenti o per i comuni se, come sembra, sono tenuti a richiederne il pagamento. La formulazione letterale della norma di legge sembra escludere il versamento in autoliquidazione. Questa tesi è rafforzata dal fatto che un decreto ministeriale di prossima emanazione dovrebbe imporre l’invio degli avvisi di pagamento con allegati i modelli precompilati.

Molti comuni hanno già deliberato, o stanno deliberando, di applicare la Tasi solo sulle prime case, escludendo tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili. La scelta viene giustificata dal fatto che gli altri immobili scontano l’Imu con l’aliquota massima o comunque con aliquote elevate. In questo modo emerge in maniera ancora più evidente, se mai ci fossero dei dubbi al riguardo, che la Tasi è a tutti gli effetti un’Imu mascherata. L’opzione di tassare solo le prime case, oltre a restringere la base imponibile, nell’ambito della quale sono compresi i fabbricati in generale e le aree edificabili, ha però un’incidenza anche sulla soggettività passiva, che rappresenta un limite per l’esercizio del potere regolamentare. Ex lege sono infatti sottoposti al prelievo anche i detentori degli immobili. La Tasi, che è diretta a recuperare i costi che l’amministrazione comunale sostiene per garantire i servizi indivisibili (trasporto, illuminazione pubblica e così via), che devono essere espressamente individuati nel regolamento comunale e per i quali è imposto l’obbligo di specificare i relativi costi, è in parte a carico dell’occupante dell’immobile che fruisce dei servizi stessi. L’imposta è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili. Qualora vi siano più possessori o detentori, tutti sono tenuti in solido all’adempimento dell’obbligazione tributaria. A differenza dell’Imu, nonostante siano le stesse base imponibile e modalità di calcolo, il tributo sui servizi indivisibili lo paga anche l’inquilino, o comunque l’occupante dell’immobile, nella misura che varia dal 10 al 30% stabilita con regolamento comunale.

Possessori e detentori (inquilini, comodatari e via dicendo) sono distintamente obbligati a pagare il nuovo balzello. Pertanto, il titolare dell’immobile non è tenuto a pagare la quota che il comune pone a carico dell’inquilino, anche qualora quest’ultimo risulti inadempiente. Solo in caso di occupazione temporanea, non superiore a 6 mesi, è obbligato al versamento colui che risulti possessore dell’immobile a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.


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