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Ai sindacati niente dati su singoli dipendenti

Il diritto di accesso delle organizzazioni sindacali può essere esercitato nel pubblico impiego solamente a tutela delle prerogative e delle libertà sindacali. Nel caso in cui sono in discussione diritti dei singoli dipendenti, l’istanza non può essere accolta. Sono questi gli importanti principi fissati dalla sentenza 173/2014 del Tar dell’Emilia-Romagna, sede staccata di Parma, prima sezione.

La sentenza nasce a seguito del rigetto delle richiesta di accesso presentata da un sindacato a Poste spa e finalizzata ad acquisire le notizie contenute nei cartellini orario per verificare il rispetto degli accordi contrattuali. I principi fissati nella sentenza si possono estendere a tutto il pubblico impiego.

Alla base della risposta negativa vi sono i presupposti dettati dalla legge 241/1990 per l’esercizio del diritto di accesso: occorre una adeguata motivazione riferita alla esistenza di un interesse che deve essere diretto, concreto ed attuale. Il dettato normativo vieta peraltro, salvo che ai consiglieri comunali e provinciali, l’accesso finalizzato al controllo generalizzato sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

Non vi sono norme che consentano di discostarsi da tali principi nel caso in cui la richiesta di accesso arrivi da associazioni, comprese le organizzazioni sindacali. Per cui anche i sindacati devono dimostrare che l’accesso è finalizzato alla tutela di interessi che devono soddisfare a chiare lettere i requisiti della concretezza e della attualità.

Questi requisiti sono soddisfatti nel caso in cui siano in discussione le prerogative loro attribuite dalla legislazione e/o dai contratti collettivi, ma non sussistono nel caso in cui interessi particolari dei singoli dipendenti, anche se iscritti al sindacato. In questi casi la richiesta di accesso può essere accolta solamente se presentata direttamente dai singoli.

A completamento di questi argomenti viene ricordato che, sulla base della sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 6480/1983 ai sindacati «non è riconosciuto un interesse (collettivo) all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, né la legittimazione ad agire, nell’ambito di una controversia collettiva, per l’applicazione di tali contratti». Essi, sulla base di numerose sentenze dei giudici amministrativi, tra cui quella del Consiglio di Stato, sezione VI, 7 febbraio 1995 n. 158, possono «agire in giudizio solo per la salvaguardia dell’interesse indifferenziato delle categorie rappresentate, consistente nell’esplicazione delle cosiddette libertà sindacali, ma giammai per la tutela degli interessi propri dei singoli associati».


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