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Appalti aperti, prima dei requisiti si valuta l'offerta
Gare. Le regole introdotte dal Dl di venerdì

Nelle gare di appalto con procedura aperta la stazione appaltante dovrà valutare prima le offerte e poi procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione, mentre le irregolarità delle dichiarazioni sostitutive dei requisiti incidenti negativamente sulla gara saranno sanzionate.

La disposizione prevista nel decreto di venerdì scorso non integra il Codice dei contratti, ma definisce una regola specifica per le operazioni di gara che integra la disciplina generale degli appalti.

Il nuovo dato normativo prevede che nelle procedure aperte il seggio di gara o la commissione giudicatrice esamini prima l’offerta e solo successivamente proceda all’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, sia generali che di capacità.

La disposizione determina pertanto l’abrogazione implicita dell’articolo 48 del Dlgs 163/2006, il quale prevede la verifica dei requisti di capacità prima delle operazioni di valutazione delle offerte.

La verifica successiva alla valutazione delle offerte dovrà peraltro essere svolta nei confronti del soggetto individuato come primo nella graduatoria di merito e del concorrente che lo segue.

Qualora la stazione appaltante rilevi la mancanza di uno o più requisiti, procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Avcp per l’adozione del provvedimenti di sospensione dell’impresa dalla partecipazione alle gare per un certo periodo.

L’applicazione della nuova disposizione riguarda le gare i cui bandi o avvisi siano pubblicati in data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Un secondo intervento volto a responsabilizzare gli operatori economici partecipanti alle gare è l’inserimento nel codice dei contratti di una previsione che sanziona la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente in ordine ai requisiti di ordine generale. In tali casi, l’impresa che, ad esempio, non ha prodotto una dichiarazione, deve pagare all’amministrazione appaltante una sanzione pecuniaria, determinata nel bando di gara in una somma non inferiore all’uno per mille e non superiore all’1% del valore della gara, comunque con un tetto massimo di 50mila euro.

Il versamento della sanzione è peraltro garantito dalla cauzione provvisoria.

Tuttavia la stazione appaltante in queste situazioni assegna all’operatore economico un termine non superiore a dieci giorni entro il quale lo stesso deve rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie: se il concorrente non provvede entro il termine assegnato, è escluso dalla gara.

Se interviene una pronunzia giurisdizionale rispetto all’esclusione o alla regolarizzazione, non incide sul calcolo delle medie e sul valore di riferimento per la soglia di anomalia.

In caso di irregolarità non essenziali o di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili (ad es. di una dichiarazione di impegno non inerente i requisiti), la stazione appaltante non richiede la regolarizzazione né applica sanzioni La particolare procedura di regolarizzazione riguarda anche i soggetti terzi che devono rendere le dichiarazioni sostitutive (ad esempio le imprese ausiliarie in caso di avvalimento) e si applica per le procedure di gara indette successivamente all’entrata in vigore del decreto.


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