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Tasi, arrivano le anticipazioni
In G.U. il decreto del Mef che autorizza i pagamenti a valere sul Fondo di solidarietà

Rinviata la Tasi per i comuni che non hanno approvato le delibere, arrivano le anticipazioni necessarie a far quadrare i bilanci. Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2014, è stato pubblicato il decreto 12 giugno 2014 del dipartimento delle finanze del ministero dell’economia e delle finanze, con il quale:

Si ricorderà, infatti, che l’estrema incertezza normativa, accompagnata dal particolare periodo di avvicendamento delle amministrazioni comunali, ha indotto molti comuni a «tergiversare» sulle deliberazioni in materia del nuovo tributo comunale, la Tasi, che si accompagna all’imposta municipale propria (Imu) e alla tassa sui rifiuti (Tari), per comporre l’imposta unica comunale (Iuc) disegnata dal maldestro legislatore della legge di stabilità con il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Per far fronte a tale situazione è stato necessario lanciare un’ancora di salvataggio ai comuni attraverso un provvedimento varato in extremis dal governo, che con l’art. 1 del dl 9 giugno 2014, n. 88, ha modificato il successivo comma 688 dello stesso art. 1, della legge n. 147 del 2013 prevedendo che, per l’anno 2014, il versamento della prima rata della Tasi è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni:

La norma prevede, inoltre, che nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il 23 maggio 2014, ai comuni suddetti verrà erogato dal ministero dell’interno, entro il 20 giugno 2014, un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50% del gettito annuo della Tasi, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del dipartimento delle finanze del ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Puntuale all’appuntamento, quindi, il decreto ministeriale contiene nell’allegato A un elenco nel quale sono individuati sia i comuni che i corrispondenti importi che dovranno essere loro erogati a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014.

I successivi passaggi delineati dall’art. 1 del decreto sono i seguenti:

– il ministero dell’interno eroga ai comuni gli importi indicati nell’allegato A entro il 20 giugno 2014;

– lo stesso ministero comunica all’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni nel caso in cui le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all’importo spettante loro per l’anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale;

– l’Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all’art. 17 del dlgs 9 luglio 1997, n. 241.

– la stessa Agenzia versa gli importi recuperati a un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello stato entro il mese di ottobre 2014, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nello stesso anno.

Per i comuni che non hanno inviato le deliberazioni Tasi entro il 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della Tasi deve essere effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni relative alle aliquote e alle detrazioni, nonché dei regolamenti della Tasi che sono:


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