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Più tempo anche per gli enti non commerciali
Terzo settore. La possibile sospensione si estende al saldo Imu 2013 e all'acconto 2014

Con la risoluzione n. 1 del 23 giugno, il ministero dell’Economia ha reso noto che l’iter di approvazione della dichiarazione Imu che gli enti non commerciali sono tenuti a presentare in via telematica non si è ancora perfezionato. Impossibile quindi rispettare la scadenza di lunedì 30 giugno per l’invio delle denunce relative agli anni d’imposta 2012 e 2013. Non solo. Tenendo conto che entro il 16 giugno gli enti no profit avrebbero dovuto versare l’Imu a saldo per l’anno 2013 e in acconto per il 2014, oltre all’eventuale prima rata della Tasi, ha ritenuto sussistenti le condizioni affinché i Comuni, in ossequio all’articolo 10 dello Statuto del contribuente, possano stabilire che i versamenti in questione si intendono tempestivi se effettuati dagli enti no profit entro un mese dalla pubblicazione dell’apposito modello.

Tutto è legato, quindi, alla “clemenza” dei Comuni e alla “speciale” dichiarazione Imu riservata agli enti non commerciali, per la quale, a tutt’oggi, mancano all’appello sia il decreto previsto dall’articolo 91-bis, comma 3, del Dl 1/2012 (con il quale il Mef deve approvare l’apposito modello) sia quello previsto dall’articolo 1, comma 719, della legge 147/2013 (sulle modalità di presentazione telematica della dichiarazione).

L’articolo 91-bis, comma 3, del Dl 1/2012 ha infatti stabilito che dal 1° gennaio 2013, in caso di uso promiscuo della stessa unità immobiliare, l’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, letera i), dell’articolo 7 del Dlgs 504/1992 si applica in proporzione all’utilizzo non commerciale, quale risulta da apposita dichiarazione. La norma ha poi demandato ad un successivo decreto del Mef l’approvazione del modello e l’indicazione degli elementi rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta.

Successivamente, il Dm 200/2012 ha stabilito che gli enti non commerciali sono tenuti a presentare la dichiarazione Imu, indicando distintamente sia i fabbricati risultanti dallo scorporo catastale (articolo 91-bis, comma 2, Dl 1/2012) sia quelli per i quali l’esenzione Imu si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale, secondo le regole fissate dallo stesso decreto. Con la risoluzione 1/Df dell’11 gennaio 2013, il Mef ha poi precisato che gli enti no profit non possono usare la dichiarazione “ordinaria”, adottata con Dm 30 ottobre 2012, ma devono attendere quella a loro dedicata, che sarà «unica e quindi riepilogativa di tutti gli elementi concernenti le diverse fattispecie»; in essa dovranno pertanto essere indicati gli immobili completamente esenti, quelli che lo sono solo in parte (applicando la proporzione) e quelli interamente assoggettati all’imposta in quanto utilizzati esclusivamente per attività commerciali (articolo 91, comma 2, Dl 91/2012).

L’ultimo tassello nel già intricato puzzle è stato posto dalla legge di stabilità 2014, che con il comma 719 dell’articolo 1 ha imposto agli enti in questione l’obbligo di presentazione della dichiarazione per gli anni d’imposta 2012 e 2013, «esclusivamente» in via telematica, secondo modalità previste con apposito decreto del Mef.

A questo punto, non resta che attendere l’approvazione dei decreti attuativi e conoscere la data di presentazione della dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 (per quest’ultimo anno dovuta solo nel caso in cui vi siano state variazioni rispetto al 2012). Fermo restando che, in base all’articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente, «in ogni caso», le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60esimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione espressamente previsti.


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