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Ici, Imu, tassa rifiuti: difesa a misura di Comune
Accertamento. Con le nuove imposte sugli immobili in caso di verifiche aumentano i dubbi e i rischi relativi alla base imponibile e alle scadenze di pagamento

<p>La difesa dagli accertamenti sui tributi locali deve fare i conti con le regole specifiche che possono essere previste a livello comunale, oltre che con i nuovi tributi introdotti dal 2012 in poi. Infatti, la sempre maggiore attenzione degli enti locali nella riscossione dei tributi – che costituiscono ormai una parte cospicua delle loro entrate – sta determinando negli ultimi anni un massiccio invio di contestazioni ai contribuenti. Si tratta di notifiche relative a presunti errori commessi nelle dichiarazioni e nei versamenti delle varie imposte. In questo contesto si aggiunge l’avvio sperimentale delle nuove imposte sugli immobili (Imu, Iuc, Tasi e Tari), che ha evidenziato dubbi e perplessit&agrave; legati alle scadenze e alla base imponibile.<br />Questi due aspetti possono condurre ad errori sia da parte dei contribuenti, sia degli enti gestori. &Egrave; prevedibile, pertanto, che – in seguito ai primi controlli su questi nuovi tributi – i contribuenti proveranno a far valere le proprie ragioni nelle competenti sedi, prima di arrendersi alle pretese dei Comuni. Da qui la necessit&agrave; di conoscere le procedure di accertamento e di contenzioso in materia che, non sempre, seguono le medesime regole dei tributi erariali.</p>
<p><strong>I controlli</strong><br />Innanzitutto i Comuni possono invitare i contribuenti – indicandone il motivo – ad esibire o trasmettere atti e documenti, inviare questionari per il reperimento di dati e notizie di carattere specifico oppure richiedere ogni elemento ritenuto rilevante. Qualora poi da tali riscontri emergano delle irregolarit&agrave;, gli enti locali devono emettere apposito atto motivato. Se il Comune ha introdotto un apposito regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione, prima di emettere la pretesa vera e propria, pu&ograve; invitare il contribuente all’adesione.</p>
<p><strong>L’adesione</strong><br />Vale a dire che, al pari di come avviene con l’agenzia delle Entrate, l’ente locale pu&ograve; inviare al contribuente un invito nel quale motiva e quantifica la pretesa. Questo atto consente al contribuente di:</p>
<ul>
<li>pagare entro i 15 giorni prima della data indicata le somme pretese – ove ritenute corrette – beneficiando della riduzione a un sesto delle sanzioni;</li>
<li>presentarsi – in caso di anomalie – nella data indicata e fornire le opportune difese al fine di riquantificare la pretesa.</li>
</ul>
<p>Inoltre l’accertamento con adesione, previsto dal Dlgs 218/97, non &egrave; obbligatoriamente efficace per ogni ente locale, ma deve essere adottato con apposita delibera e regolamento. Di conseguenza anche la sua applicazione non &egrave; ovunque necessariamente identica a quella prevista dalla norma nazionale: &egrave; quindi opportuno verificare fin da subito l’adozione dell’istituto da parte dell’ente locale. Durante questa fase (attivata prima dell’emissione dell’atto di accertamento oppure successivamente) &egrave; possibile tentare il raggiungimento di un accordo sulla quantificazione della base imponibile, a condizione che il contribuente dimostri le proprie ragioni.</p>
<p><strong>L’avviso<br /></strong>In assenza di un accordo “bonario”, il Comune pu&ograve; emettere l’avviso di accertamento da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati – o avrebbero dovuto essere – effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le relative sanzioni. I provvedimenti devono essere motivati sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Nel caso dell’Imu o dell’Ici deve, quindi, evincersi: l’immobile al quale l’avviso &egrave; riferito; l’eventuale diversa base imponibile ritenuta corretta dal Comune rispetto a quanto dichiarato dal contribuente; l’aliquota; gli interessi calcolati e le sanzioni applicate, con l’indicazione dei riferimenti normativi.<br />Se il provvedimento fa riferimento ad un altro atto non conosciuto o ricevuto dal contribuente, quest’ultimo deve essere allegato oppure riportato nel suo contenuto essenziale.</p>
<p><strong>La delibera<br /></strong>&Egrave; frequente, in proposito, il riferimento o il rinvio alla delibera comunale relativa all’anno di imposta oggetto di contestazione (dalla quale &egrave; possibile riscontrare l’aliquota applicabile, l’eventuale casistica per l’esenzione, ecc.), senza per&ograve; che venga allegata. In altri casi l’avviso pu&ograve; rinviare anche ad un regolamento, dal quale sono riscontrabili – in linea di massima – gli aspetti pi&ugrave; tecnici stabiliti dal Comune per la determinazione e l’accertamento dell’imposta.</p>
<p>A questo proposito, vale la pena di tener presente, sebbene non si tratti di un orientamento consolidato, che secondo la Corte di Cassazione (sentenza 20535/2010) l’amministrazione pubblica non &egrave; sollevata dall’onere di allegazione o riproduzione del contenuto essenziale dell’atto a cui si fa espresso riferimento, anche quando si tratta della delibera comunale.</p>


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