MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Terreni agricoli sempre esclusi
Rurali. Esenti anche le aree fabbricabili dei coltivatori diretti

<p>La Tasi &egrave; dovuta anche sui fabbricati rurali, mentre i terreni agricoli ne sono espressamente esclusi. Inoltre, poich&eacute; la disciplina del tributo richiama la nozione di area edificabile valevole ai fini Imu, consegue che sono escluse da Tasi le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti e soggetti Iap: tutto ci&ograve;, anche in presenza di contitolari privi di questi requisiti, a condizione che l’intero immobile, oltre che parzialmente posseduto dai soggetti citati, sia comunque coltivato da loro.</p>
<p>Per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota massima non pu&ograve; superare l’1 per mille. Non opera quindi l’esenzione valevole ai fini Imu e non rileva l’ubicazione del fabbricato stesso (Comuni montani e non). Ai fini del riconoscimento della qualifica di strumentalit&agrave; si ritiene necessaria l’annotazione apposta dagli uffici dell’agenzia delle Entrate, che prescinde dalla categoria catastale di appartenenza dell’immobile. Si ricorda per&ograve; che un fabbricato abitativo non pu&ograve; essere considerato strumentale, con la sola eccezione degli immobili adibiti ad abitazione dei dipendenti dell’impresa agricola.</p>
<p>I fabbricati rurali abitativi seguono la medesima disciplina applicabile alle normali case di abitazione. Questo comporta che l’immobile rurale nel quale il proprietario risiede anagraficamente sconter&agrave; la Tasi, e le eventuali agevolazioni, previste per l’abitazione principale.</p>


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