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Tasi, 14 giorni di tempo per il ravvedimento sprint
Adempimenti. Come rimediare agli errori sull'acconto in scadenza oggi

<p>Alla luce del caos Tasi, arrivato ora alla scadenza dell’acconto nell’ampia maggioranza dei Comuni, &egrave; gi&agrave; tempo di studiare i rimedi per chi omette o versa in ritardo il tributo. Il ravvedimento pu&ograve; essere fatto anche se &egrave; stato pagato meno del dovuto, magari a causa della complessit&agrave; delle regole. Per i contribuenti chiamati a versare l’acconto Tasi oggi, 16 ottobre, a partire da domani, 17 ottobre &egrave; gi&agrave; tempo di “perdono”.</p>
<p>Per gli omessi o insufficienti versamenti della Tasi, come anche per la Tari e per l’Imu, &egrave; possibile regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997. La Tasi &egrave; l’imposta sui servizi indivisibili che si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree fabbricabili, cos&igrave; come definiti ai fini Imu. Occorre precisare che per i tardivi o insufficienti pagamenti, la decisione di non applicare sanzioni &egrave; rimessa ai vari Comuni, che si sono sbizzarriti in fantasiosi regolamenti. Se le irregolarit&agrave; vengono sanate spontaneamente, si potranno pagare le minisanzioni dello 0,2% giornaliero, se il ravvedimento &egrave; eseguito entro 14 giorni; del 3% se il ravvedimento &egrave; eseguito entro 30 giorni dalla violazione, o del 3,75% se il ravvedimento &egrave; eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale &egrave; commessa la violazione. In caso di ritardo di pochi giorni nei versamenti, il contribuente pu&ograve; perci&ograve; avvalersi del ravvedimento “sprint”, da fare entro 14 giorni dalla scadenza. In questo caso, la sanzione ordinaria del 30% si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. Il ravvedimento “sprint”, per sole sanzioni e interessi, pu&ograve; essere fatto anche entro 30 giorni nel caso di contribuente che ha pagato le sole imposte entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria. Ad esempio, se un versamento di mille euro viene eseguito con due giorni di ritardo e il ravvedimento &egrave; effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione sar&agrave; pari allo 0,4 per cento, pari cio&egrave; a 4 euro (0,2% per i 2 giorni di ritardo). Sono anche dovuti gli interessi legali, attualmente fissati nella misura dell’1% annuo. A prescindere dal ravvedimento, le sanzioni devono essere applicate, tenendo conto dei versamenti eseguiti con ritardo non superiore a 14 giorni. Una conferma in questo senso &egrave; stata fornita dall’agenzia delle Entrate, con la circolare 41/E del 5 agosto 2011, avente per oggetto &laquo;decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Commento alle novit&agrave; fiscali – Primi chiarimenti&raquo;. Con questa circolare, al paragrafo 10 sulla &laquo;riduzione delle sanzioni in presenza di lievi ritardi&raquo;, l’agenzia delle Entrate avverte che &laquo;anche nei casi in cui non opera il ravvedimento, le sanzioni devono essere applicate, tenendo conto, al verificarsi dei presupposti, della riduzione ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo&raquo;.</p>
<p>&Egrave; il caso di ricordare, inoltre, la richiesta della Fondazione di sospendere la Tasi per gli immobili compresi in un fallimento o in una liquidazione coatta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale. Si estenderebbe cos&igrave; una regola che era gi&agrave; stata applicata a Ici e Imu e che appare tanto pi&ugrave; urgente in un periodo di crisi economica.</p>


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