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Regolamento unico edilizio al via
LE ALTRE DISPOSIZIONI APPROVATE

Al via il regolamento unico edilizio; nelle manutenzioni straordinarie con la comunicazione di inizio lavori sarà necessario l’elaborato progettuale del professionista e la compatibilità antisismica e energetica; previsto un contributo straordinario per gli oneri di urbanizzazione per le varianti urbanistiche; limiti alle concessionarie autostradali e all’in house per gli interventi nel settore del rischio idrogeologico. Sono queste alcune delle modifiche apportate al decreto legge 133/2014 (Sblocca Italia) dalla commissione ambiente e territorio della camera che sabato ha licenziato il testo da ieri all’esame dell’Aula. Fra le diverse novità spicca la reintroduzione (era infatti in una delle bozze iniziali del decreto legge) del cosiddetto regolamento unico edilizio, che dovrebbe mettere fine a più di 8000 regolamenti comunali diversi uno dall’altro. La disposizione approvata prevede che il governo, le regioni e le autonomie locali, concludano in sede di Conferenza unificata accordi o intese per l’adozione di ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003 di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare e uniformare gli adempimenti. Gli accordi, secondo un rinvio di rango costituzionale, costituiranno livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo dovrà essere adottato nei termini fissati con i suddetti accordi. Per quel che concerne l’edilizia privata viene previsto, per gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può procedere con comunicazione di inizio lavori (sale da 258 a 1.000 euro la sanzione per mancata comunicazione), che il professionista incaricato attesti che le modifiche da apportare siano in linea con le norme sul rendimento energetico e antisismiche e produca gli «elaborati progettuali». Con una modifica all’articolo 26 la Commissione ambiente ha anche introdotto una norma che agevola l’approvazione di alcuni interventi di valorizzazione urbana. In particolare si prevede che avranno priorità di valutazione, fra gli interventi oggetto di accordi di programma per il recupero di immobili demaniali inutilizzati, i progetti di recupero di immobili a fi ni di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l’accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, nonché gli immobili da destinare ad auto recupero, affi dati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi è requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. Da segnalare è anche la norma per il calcolo degli oneri di urbanizzazione relativi alle varianti urbanistiche per interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. La norma precisa che il maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, dovrà essere suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il comune e la parte privata. Sarà poi il privato a erogare al comune l’importo, sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche Per gli interventi in materia di rischio idrogeologico una importante modifica all’articolo 9 riguarda gli affidamenti che le regioni potranno effettuare per la progettazione e l’esecuzione degli interventi. Le convenzioni potranno essere siglate anche con «tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». Controparti delle Regioni non saranno quindi soltanto le società in house, bensì anche tutti gli altri soggetti pubblici e privati. Infine viene riformulata la disposizione sugli investimenti delle concessionarie autostradali, con l’obbligo per le concessionarie di elaborare le proposte di modifica e il nuovo piano economico finanziario entro fine 2014, da inviare al ministero delle infrastrutture (con parere dell’Authority dei trasporti di Torino e della commissioni parlamentari) e sul quale sarà decisivo il parere della Unione europea.


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