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Una "stretta" dalla Ragioneria per i segretari in convenzione
Retribuzioni/2. Riferimento alla popolazione del solo Comune capofila

Come calcolare la popolazione dei Comuni in convenzione di segreteria? Per la Ragioneria generale dello Stato (parere 76093 del 29 settembre) per determinare la misura della retribuzione di posizione del segretario va considerata solamente quella del Comune capofila. Invece la disciolta agenzia dei Segretari e ora l’unità di missione del ministero dell’Interno considerano, quanto meno per gli aspetti ordinamentali, la somma degli abitanti dei Comuni aderenti alla convenzione. Il problema non è di poco conto, visto che la stragrande maggioranza dei Comuni ha il segretario in convenzione.

Per la Ragioneria generale dello Stato «non è ammissibile parametrare la retribuzione di posizione alla fascia demografica derivante dalla somma degli abitanti degli enti in convenzione presso cui il segretario presta servizio, non potendosi determinare, con la sola convenzione, alcuna modifica nella retribuzione di posizione che resta ancorata alla fascia professionale di appartenenza del segretario stesso e alla tipologia del singolo ente inizialmente ricoperto». E ancora: «La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone anche di una voce retributiva aggiuntiva per sedi di segreterie convenzionate pari al 25% della retribuzione complessiva». Di conseguenza, argomenta la RgS, nel contratto non è prevista la possibilità di sommare la popolazione dei Comuni aderenti per determinare della misura della retribuzione di posizione del segretario. Il parere riprende le interpretazioni date dall’Aran delle norme contenute nel Ccnl dei segretari del 16 maggio 2001. E la Ragioneria rivendica la coerenza – in verità tutta da dimostrare – con le indicazioni del ministero dell’Interno sull’abrogazione del divieto della reformatio in peius in caso di cambio di sede.

Occorre però chiedersi se la materia sia oggetto di contrattazione o non siano prevalenti gli aspetti istituzionali. Fino a oggi (e praticamente da sempre) si è considerata la convenzione di segreteria per gli aspetti ordinamentali come una sede unitaria ai fini del calcolo della popolazione. Tanto è vero che i segretari della fascia iniziale che possono svolgere l’attività nei Comuni fino a 3mila abitanti, non possono essere nominati in convenzioni che superano questa soglia. E ancora, ai fini della maturazione dei requisiti per l’ammissione dei segretari ai corsi per diventare segretari generali (cioè l’aver retto per almeno 2 anni Comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti) si considera, nel caso di convenzioni, la somma complessiva degli abitanti.


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