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Una mano sulla notifica
In G.U. il dm che consente anche alle p.a. di riscuotere all'estero

L’agente della riscossione italiano pu&ograve; prendere in carico richieste di notifica provenienti da stati membri dell’Unione europea e avr&agrave; sei mesi di tempo per adempiere al compito. &Egrave; una delle previsioni contenute nel&nbsp;<a href=”http://www.lagazzettadeglientilocali.it/querydb?pid=5362783″>decreto 21 ottobre 2014 del ministero dell’economia</a>, pubblicato ieri sulla Gazzetta Uffi ciale n. 252, recante &laquo;Modalit&agrave; procedurali per l’affi damento all’agente della riscossione territorialmente competente dell’attivit&agrave; di notifi ca&raquo;. Un ruolo cruciale nella procedura viene svolto dal &laquo;servizio di collegamento&raquo;, la struttura presso il dipartimento delle finanze competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali collegato con la rete che permette le trasmissioni per via elettronica tra le autorit&agrave; richiedenti e le autorit&agrave; adite degli stati membri. Il decreto prevede che uno stato membro possa chiedere l’assistenza per la notifi ca solo se non sia in grado di provvedere direttamente alla notifi ca o qualora tale notifi ca dia luogo a difficolt&agrave; sproporzionate. In questi casi interviene il servizio di collegamento, il quale dopo aver controllato la regolarit&agrave; e la correttezza formale della documentazione pervenuta trasmette il materiale, tramite posta elettronica certifi cata, all’agente della riscossione territ o r i a l mente competente per essere consegnato al destinatario. L’agente della riscossione territorialmente competente d&agrave; corso alla notifi ca entro sei mesi dalla data in cui ha ricevuto la documentazione ovvero entro il diverso termine eventualmente indicato dall’autorit&agrave; richiedente. Una volta eseguita la notifi ca, l’agente della riscossione invia, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di acquisizione dell’esito della notifi ca stessa, al servizio di collegamento, sempre tramite Pec, una comunicazione di cui il servizio informer&agrave; l’autorit&agrave; straniera richiedente Il sistema funziona ovviamente anche in senso inverso. Vale a dire che i comuni, le province e le regioni possono inviare in via telematica al servizio di collegamento la richiesta di notifi ca da inoltrare all’autorit&agrave; dello stato membro in cui deve avvenire la riscossione. Se una richiesta non pu&ograve; essere trasmessa tramite la rete Ccn, la stessa viene inviata per posta raccomandata o elettronica. In tal caso, la richiesta di notifi ca deve essere fi rmata dal responsabile o da un funzionario, debitamente autorizzato a tal fi ne, del servizio di collegamento. Il decreto si chiude ricordando che ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli accordi o nelle convenzioni bilaterali o multilaterali che stabiliscono un’assistenza reciproca pi&ugrave; ampia, qualora non sia possibile utilizzare le procedure ordinarie (decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29) il servizio di collegamento provvede alla notifi ca secondo le procedure vigenti nell’ordinamento nazionale. Pu&ograve; tuttavia essere prevista, in sede di convenzione, la possibilit&agrave; da parte del dipartimento di avvalersi dell’Agenzia delle entrate.


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