MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali
Una mano sulla notifica
In G.U. il dm che consente anche alle p.a. di riscuotere all'estero
L’agente della riscossione italiano può prendere in carico richieste di notifica provenienti da stati membri dell’Unione europea e avrà sei mesi di tempo per adempiere al compito. È una delle previsioni contenute nel <a href=”http://www.lagazzettadeglientilocali.it/querydb?pid=5362783″>decreto 21 ottobre 2014 del ministero dell’economia</a>, pubblicato ieri sulla Gazzetta Uffi ciale n. 252, recante «Modalità procedurali per l’affi damento all’agente della riscossione territorialmente competente dell’attività di notifi ca». Un ruolo cruciale nella procedura viene svolto dal «servizio di collegamento», la struttura presso il dipartimento delle finanze competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali collegato con la rete che permette le trasmissioni per via elettronica tra le autorità richiedenti e le autorità adite degli stati membri. Il decreto prevede che uno stato membro possa chiedere l’assistenza per la notifi ca solo se non sia in grado di provvedere direttamente alla notifi ca o qualora tale notifi ca dia luogo a difficoltà sproporzionate. In questi casi interviene il servizio di collegamento, il quale dopo aver controllato la regolarità e la correttezza formale della documentazione pervenuta trasmette il materiale, tramite posta elettronica certifi cata, all’agente della riscossione territ o r i a l mente competente per essere consegnato al destinatario. L’agente della riscossione territorialmente competente dà corso alla notifi ca entro sei mesi dalla data in cui ha ricevuto la documentazione ovvero entro il diverso termine eventualmente indicato dall’autorità richiedente. Una volta eseguita la notifi ca, l’agente della riscossione invia, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di acquisizione dell’esito della notifi ca stessa, al servizio di collegamento, sempre tramite Pec, una comunicazione di cui il servizio informerà l’autorità straniera richiedente Il sistema funziona ovviamente anche in senso inverso. Vale a dire che i comuni, le province e le regioni possono inviare in via telematica al servizio di collegamento la richiesta di notifi ca da inoltrare all’autorità dello stato membro in cui deve avvenire la riscossione. Se una richiesta non può essere trasmessa tramite la rete Ccn, la stessa viene inviata per posta raccomandata o elettronica. In tal caso, la richiesta di notifi ca deve essere fi rmata dal responsabile o da un funzionario, debitamente autorizzato a tal fi ne, del servizio di collegamento. Il decreto si chiude ricordando che ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli accordi o nelle convenzioni bilaterali o multilaterali che stabiliscono un’assistenza reciproca più ampia, qualora non sia possibile utilizzare le procedure ordinarie (decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29) il servizio di collegamento provvede alla notifi ca secondo le procedure vigenti nell’ordinamento nazionale. Può tuttavia essere prevista, in sede di convenzione, la possibilità da parte del dipartimento di avvalersi dell’Agenzia delle entrate.
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