MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali
Riaccertamento dei residui, 10 anni per ripianare
<p>Gli enti locali avranno dieci anni di tempo per ripianare gli eventuali disavanzi che dovessero emergere a seguito del riaccertamento straordinario dei residui imposto dal nuovo ordinamento contabile. È quanto prevede l’art. 3, comma 16, del dlgs 126/2014, che ha integrato e modificato la disciplina originaria dettata da dlgs 118/2011. Per adeguare lo stock dei residui attivi (crediti) e passivi (debiti) al nuovo principio della competenza finanziaria «potenziata», tutte le amministrazioni che dal prossimo 1° gennaio (salvo proroghe) saranno chiamate a cambiare bilancio dovranno procedere a una verifica straordinaria di tutte le loro attività e passività, cancellando quelle non supportate da una ragione giuridica e reimputando alla annualità corretta quelle non ancora scadute. Il punto di partenza sarà rappresentato dai residui al 31/12/2014, che dovranno essere determinati in sede di rendiconto applicando le attuali regole. Contestualmente (ovvero senza soluzioni di continuità), si dovrà procedere al loro riaccertamento straordinario, che potrà avere anche un impatto sul risultato di amministrazione dell’anno precedente. Quest’ultimo, inoltre, dovrà essere adeguato mediante l’accantonamento (secondo le nuove regole) del fondo crediti di dubbia esigibilità. Queste due operazioni (revisione dei residui e rideterminazione del risultato di amministrazione) potrebbero far emergere un disavanzo. Evenienza tanto più probabile quanto maggiore è il peso dei crediti cancellati e delle entrate di difficile esazione. In tal caso, come detto, la norma citata consente di definire un percorso di rientro pluriennale, attraverso il ripianamento di una quota pari almeno al 10% l’anno. È atteso a breve un decreto del Mef che dovrebbe definire ulteriori facilitazioni per gli enti in rosso, sulla base dei seguenti criteri:</p>
<p>a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;</p>
<p>b) ridefi nizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fi ni del ripiano del disavanzo;</p>
<p>c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla nuova disciplina contabile.</p>
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