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Dal 2015 rischio azzeramento per i "premi" degli avvocati
Personale. Vanno adeguati i contenuti, ma sono "congelati"

Il nuovo restyling delle regole per i compensi degli avvocati pubblici, intervenuto nel Dl 90/2014 appena sette mesi dopo la disciplina introdotta con la legge di stabilità dell’anno scorso, rischia di bloccare del tutto il meccanismo dei “premi”.

Andando oltre la riduzione dei diritti di toga, l’articolo 9 del decreto differenzia il trattamento da riservare ai legali dell’Avvocatura dello Stato da quello che si deve riconoscere agli avvocati delle altre Pubbliche amministrazioni, ma un presupposto li accomuna: le nuove disposizioni «si applicano a decorrere dall’adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi», così prescrive il comma 8. Nello stesso senso si può leggere il comma 5, che indica le medesime fonti normative deputate alla individuazione dei criteri per il riparto dei compensi fra i legali.

Nulla quaestio per la revisione del regolamento: già i contratti collettivi nazionali di lavoro rimettevano a un atto adottato dalle singole amministrazioni la disciplina di dettaglio dell’emolumento. La modifica del quadro legislativo di riferimento fa scaturire, quale diretta e immediata conseguenza, la necessità di revisionare il regolamento interno.

Il problema è rappresentato dall’adeguamento dei contratti collettivi. Molte amministrazioni e i loro rappresentanti, in primis l’Anci, si chiedono se la norma si riferisca ai contratti collettivi di livello nazionale oppure possa bastare un contratto decentrato. Se l’interpretazione corretta dovesse abbracciare la prima ipotesi, si entrerebbe in un circolo vizioso, che non vede una via di uscita. I contratti nazionali sono infatti bloccati a tutto il 2014 e il testo del disegno di legge di stabilità per il prossimo anno, presentato dal Governo al Parlamento lo scorso 23 ottobre, prevede già una proroga a tutto il 2015. Orizzonte che potrebbe essere ulteriormente spostato in avanti nel tempo. In sostanza, ciò significherebbe, in linea teorica, spostare sine die l’entrata in vigore della nuova normativa. Anche il far rivivere le disposizioni già contenute nei contratti nazionali sottoscritti prima dell’entrata in vigore del decreto 90 non appare una strada percorribile. Questi contratti (si veda, ad esempio, l’articolo 27 del contratto nazionale del 14 settembre 2000 per Regioni e autonomie locali) rimandavano, come detto, ad una disciplina interna dell’amministrazione, vale a dire a quel regolamento già indicato dal nuovo testo come fonte che deve essere adeguata. In altre parole, perderebbe di significato il rinvio al contratto collettivo.

La questione non è di poco conto, considerato che lo stesso comma 8 prevede una scadenza per l’adeguamento di regolamenti e contratti collettivi. Un primo termine è fissato in tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, allo spirare del quale, però, in caso di inadempimento, non è prevista alcuna sanzione. Più preoccupante è sicuramente la seconda scadenza, fissata nel 31 dicembre di quest’anno. Dal 1° gennaio 2015, persistendo il mancato adeguamento, nessun compenso può essere riconosciuto agli avvocati dell’ente.


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