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Ricorsi da "girare" alle Centrali uniche
Contenzioso. Prime sentenze dai Tar

L’articolo 33, comma 3-bis del Dlgs 163/2006 impone ai Comuni non capoluogo di provincia l’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni di Comuni, ove esistenti, oppure costituendo un accordo consortile (si ritiene: una convenzione ex articolo 30 del Tuel).

Si tratta tuttavia di un progetto destinato a produrre un drastico impatto per i Comuni – specie di minori dimensioni – che si trovano alle prese con carenze strutturali di organico, e un sovraccarico di procedure amministrative sempre più difficili da gestire. Il modello proposto è una chiara digressione rispetto al modello, che doveva essere solo facoltativo, di committenza centralizzata derivante dalla disciplina comunitaria (15° considerando della Direttiva 2004/18); nella previsione per gli enti locali, al contrario, la facoltà si trasforma in un obbligo.

Il legislatore statale incide sull’autonomia comunale, imponendo scelte organizzative i cui effetti non potranno che essere anche di natura sostanziale e non solo organizzativa; una conferma di ciò viene ora dal Tar Abruzzo (l’Aquila, sezione I – sentenza 16 ottobre 2014, n. 721) per il quale è inammissibile un giudizio avente ad oggetto l’esclusione da una gara di appalto disposta da una Centrale unica di committenza, costituita da più Comuni, quando il ricorso sia stato notificato solo a un Comune facente parte della Centrale di committenza. Secondo il Tar, i Comuni aderenti sono meri beneficiari della procedura espletata dalla Centrale di committenza: conseguentemente, mentre i risultati della gara sono imputati al Comuni, l’imputazione formale degli atti non può che ricadere sulla Centrale di committenza, contraddittore necessario, in quanto competente in via esclusiva all’indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa (si veda Consiglio di Stato, n. 3639/2013 e 3402/2012).

Nel caso specifico la Centrale unica era stata costituita mediante convenzione ex articolo 30 del Tuel: osserva il Tar che «quand’anche la Centrale di committenza venga qualificata come modulo organizzativo e strumento di raccordo tra amministrazioni privo di una propria individualità e non centro formale di imputazione autonoma, la notifica del ricorso in sede giurisdizionale avverso gli atti di gara vanno notificati quantomeno “anche” alla centrale di committenza». Il principio vale, a maggior ragione, per le Unioni di comuni (articolo 32 del Tuel) trattandosi di enti dotati di personalità giuridica.


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