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Gare, i "precedenti" nel curriculum
Tar Bologna. L'impresa deve indicare errori o inadempimenti anche con Pa diverse da quella appaltante

Chi partecipa a una gara deve dichiarare lealmente di avere precedenti, eventuali inadempimenti contrattuali, anche se questi errori siano avvenuti in rapporti con amministrazioni diverse da quella che ha bandito la gara di appalto. Il principio è posto dalla sentenza del Tar Bologna, 31 ottobre 2014 n. 1041, che impone alle imprese una correttezza di fondo, con l’obbligo di dichiarare comunque l’esistenza di situazioni dubbie. Sarà poi l’amministrazione a dare o meno peso a queste situazioni. Chi concorre a una gara deve infatti dichiarare tutti gli aspetti del proprio curriculum, perché sarà poi l’amministrazione a esprimere un giudizio, ammettendo l’impresa alla gara nel caso in cui valuti veniali o risalenti nel tempo le contestazioni avvenute nel l’esecuzione di altre opere o servizi pubblici.

Il principio interessa sia le imprese, che possono essere indotte a non dichiarare eventuali precedenti errori nel timore di essere escluse, sia le Pa, che hanno l’onere specifico di apprezzare le dichiarazioni delle imprese concorrenti, dando a ogni episodio, seppur remoto, un corretto peso.

Nel caso specifico, si discuteva di una gara per la gestione triennale di una residenza temporanea notturna, cui aveva partecipato un’impresa che aveva in precedenza subito, da altro Comune, una risoluzione contrattuale per gravi inadempienze. Nel partecipare, l’impresa aveva omesso qualsiasi accenno all’episodio, risultando poi aggiudicataria. Su ricorso di altro concorrente, il Tar ha espresso un parere diverso dall’amministrazione, annullando l’esito della gara e disponendo la modifica della graduatoria. Il principio applicato obbliga quindi ogni partecipante a una pubblica gara a dichiarare le eventuali pregresse risoluzioni contrattuali, senza possibilità che il concorrente depuri in modo autonomo il proprio curriculum.

La norma che obbliga a una dichiarazione completa è l’articolo 38, comma 1, lettera f) Dlgs 163/2006, che esclude da gare le imprese (e professionisti) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nel l’esecuzione delle prestazioni affidate o che hanno commesso un errore grave nel l’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. La nozione di errore grave si legge in una determina (n. 1 del 2010) dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (oggi, Anticorruzione): l’errore grave attiene indistintamente a tutta la precedente attività professionale dell’impresa, in quanto elemento sintomatico della perdita del requisito di affidabilità e capacità professionale e influente sull’idoneità dell’impresa a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi di rilievo pubblico che la stazione appaltante persegue.

L’accertamento dell’errore grave può risultare sia da fatti certificati in sede amministrativa o giurisdizionale, sia da fatti attestati da altre stazioni appaltanti o anche da fatti noti. La casistica più recente riguarda la pulizia di stazioni ferroviarie (Consiglio Stato n. 4174/2013), e non dà rilievo alla circostanza che successivamente all’episodio di inadempimento la Pa abbia disposto ulteriori proroghe contrattuali. Errori gravi possono esservi nel servizio di accertamento e riscossione di imposte sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni (Consiglio Stato n. 6614/2012), rilevanti anche se, nel precedente rapporto, l’impresa esclusa era mandataria di un raggruppamento verticale. Altri errori possono capitare nella fatturazione di gas (Consiglio di Stato n. 6951/2011) o nella archiviazione di cartelle cliniche (Consiglio di Stato n. 5866/2011), e in tali casi insieme al singolo infortunio possono essere valutati altri numerosi rapporti contrattuali e l’episodicità dell’inconveniente verificatosi.


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