MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Per l'accesso basta l'aggiudicazione provvisoria
Consiglio di Stato. Possibile rinviare l'accesso solo per la verifica sull'anomalia dell'offerta

In tema di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, la Pa può rimandare il diritto di accesso agli atti di gara soltanto per il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ma non per la restante documentazione che invece è accessibile già dopo l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza 5280 (sezione Quarta) depositata il 27 ottobre scorso. I giudici hanno respinto l’appello di un Comune che aveva negato a una società di servizi informatici di visionare i documenti di un contratto di fornitura di software poiché al momento della richiesta era stato aggiudicato solo in via provvisoria.

Secondo i giudici, esclusi i casi di appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il differimento del diritto d’acceso previsto dal Codice dei contratti pubblici (articolo 13, Dlgs n. 163/2006) in relazione alle offerte fino all’approvazione dell’aggiudicazione (comma 2, lettera c) e in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta fino all’aggiudicazione definitiva (comma 2, lettera c-bis) «deve essere interpretato in modo restrittivo, rappresentando una norma eccezionale, derogatoria rispetto alle ordinarie regole in materia di accesso».

In altre parole, per il Collegio, prima dell’ok definitivo «non sussiste alcun divieto legale di divulgare i dati concernenti le “offerte” (cioè: documentazione amministrativa, tecnica, offerta economica e tecnica) presentate dai concorrenti» poiché «il legislatore, quando ha ritenuto rilevante attendere che si fosse realizzata la conclusione della procedura selettiva (attraverso, appunto, l’aggiudicazione definitiva), lo ha detto espressamente. L’espressione generica “aggiudicazione” deve essere riferita all’aggiudicazione “provvisoria”, e ciò in applicazione del criterio interpretativo ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, non dixit».

All’azienda, classificatasi penultima in graduatoria, andava quindi subito garantito il diritto d’accesso per controllare l’elenco degli operatori economici realizzato dall’Amministrazione, l’eventuale avviso di presentazione di candidature, le lettere dei soggetti che avevano chiesto di partecipare e tutta l’altra documentazione, allegati inclusi.


www.lagazzettadeglientilocali.it