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La Corte dei conti riassegna i diritti ai segretari di fascia A
Decreto Pa. Lettura estensiva dalla sezione Lombardia

L’accesso ai diritti di segreteria da parte del segretario comunale continua a operare se il servizio viene prestato in Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale o se i segretari stessi non hanno la qualifica dirigenziale. Lo precisa la Corte dei Conti Lombardia con il parere 275/2014. La magistratura contabile ha precisato che, nel caso di segretario di fascia A (e quindi equiparato al dirigente dall’articolo 32 del contratto nazionale del 16 maggio 2001) titolare di una convenzione di segreteria tra più enti con popolazione complessiva compresa tra 10.001 e 65mila abitanti, dove in nessun ente sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, è possibile attribuire i diritti di segreteria, anche dopo il Dl 90/2014 che ne ha limitato l’attribuzione al personale interessato. L’articolo 10 del Dl 90 prevede che «negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale», i diritti di segreteria sono erogati in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento. La lettura dei giudici risulta a favore della categoria ma con questa interpretazione solo i segretari che prestano servizio presso enti locali con dirigenti si vedrebbero preclusa la possibilità di accedere dal provento. La norma salva anche i segretari non aventi qualifica dirigenziale, che sono quelli iscritti alla fascia C, prescindendo dalla classe demografica del Comune. Una lettura diversa della stessa norma porterebbe ad affermare l’accesso ai diritti di segreteria da parte dei segretari comunali che non hanno la qualifica dirigenziale e di conseguenza il provento potrebbe essere attribuito solo ai segretari di fascia C, cioè quelli che possono ricoprire sedi fino a 3mila abitanti. Sarebbero esclusi dai compensi i segretari in Comuni privi di dirigenti, se hanno una qualifica dirigenziale (di fascia A e B), e i segretari – anche privi della qualifica dirigenziale perché di fascia C – che prestano la loro attività in enti con i dirigenti. D’altronde il trattamento dei “dirigenti” è per legge da considerare onnicomprensivo delle funzioni attribuite dall’ordinamento. Secondo la relazione tecnica del Ddl di conversione del Dl 90/2014, la nuova norma, meno severa rispetto a quella prevista prima della conversione che aboliva tout court il diritto, attenua alcuni effetti per i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e per quelli che lavorano in enti privi di dirigenti. La lettera della norma non aiuta a comprendere quali fossero le reali intenzioni e forti sono i dubbi di incostituzionalità, anche perché si incide su un ambito attualmente disciplinato dal contratto nazionale che secondo il Dlgs 165/2001 non può che essere demandato alla contrattazione collettiva. Inoltre con la nuova formulazione i diritti vengono attribuiti per intero al segretario rogante, a differenza di prima quando era ammesso a riparto il 75 percento del 90 percento spettante all’ente.


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