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Dirigenti pubblici, il rinnovo può evitare il concorso
Corte dei conti. Le deroghe possibili

Il rinnovo di un incarico dirigenziale pubblico di seconda fascia può essere deciso anche senza passare dal concorso pubblico, a patto che ci siano «peculiari esigenze di funzionamento» scritte nero su bianco nel provvedimento di conferma; tra queste «peculiari esigenze» non può rientrare un’urgenza che mal si concilierebbe con il calendario lungo delle procedure concorsuali, dal momento che la scadenza dell’incarico è nota fin dall’inizio e consente alla Pubblica amministrazione di attrezzarsi in tempo, mentre la deroga potrebbe essere sostenuta «dall’alto livello di specializzazione dei compiti assegnati all’ufficio, dalla particolare competenza posseduta e dai buoni risultati raggiunti dal dirigente preposto».

A dettare le istruzioni per i rinnovi degli incarichi dirigenziali è la Corte dei conti, che con la delibera 24/2014 della sezione centrale di controllo sugli atti del Governo, diffusa ieri, apre un varco negli obblighi di concorso previsti dall’articolo 19 del Testo unico sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001) e rafforzati dalla riforma Brunetta. La regola impone la selezione pubblica per il conferimento di incarichi dirigenziali, e in genere il rinnovo è considerato alla pari di un nuovo conferimento (così, per esempio, la delibera 180/2014 della sezione Emilia Romagna).

La selezione serve a tutelare gli aspiranti al posto e ad assicurare «la trasparenza e la neutralità nell’assegnazione delle funzioni», ma questi interessi possono rivelarsi «recessivi rispetto a peculiari esigenze di funzionamento» dell’amministrazione. Entrambi questi aspetti, dunque, vanno messi sulla bilancia, e possono portare a scelte diverse rispetto all’obbligo di concorso.

Scelte, però, che oltre a essere limitate dalle «peculiari esigenze» indicate dalla Corte (ma comunque rimesse ai giudizi della stessa Pa) devono fare i conti con le regole anti-corruzione, che chiede di fissare criteri di rotazione per gli incarichi più a rischio: un insieme di parametri che non è facile tenere insieme quando si decide di rinnovare un incarico senza concorso.


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