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Nel privato Durc a validità breve
Adempimenti. Non è stata confermata la durata di 120 giorni

Per i lavori edili dei soggetti privati, dal 1° gennaio il documento unico di regolarità contributiva (Durc) è ritornato ad avere 90 giorni di validità, invece di 120. 

L’articolo 31, comma 8 sexies, del decreto legge 69/2013 (decreto del Fare) aveva stabilito che «fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati». La novità introdotta dal comma 5 riguardava appunto il Durc, in quanto veniva stabilito che il documento unico di regolarità contribuvia «rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio».

Quanto previsto dall’articolo 31, comma 8 sexies, però, aveva validità fino alla fine del 2014. Poiché nel frattempo non vi è stata alcuna proroga, si deve ritenere ripristinata la validità di 90 giorni dalla data del rilascio, fissata in precedenza dall’articolo 39 septies del decreto legge 273/2005 e successivamente richiamato dall’articolo 7 del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 il quale, oltre la durata, stabilisce le modalità di rilascio, i contenuti analitici del Durc, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale e di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.

L’uniformità della validità del Durc, tra appalti pubblici e privati, era stata determinata proprio dal Dl 69/2013. Infatti mentre l’articolo aveva uniformato la durata a 120 giorni, l’articolo 31, comma 5, ha stabilito (ed è ancora così) che nel pubblico, conformemente a quanto già avveniva nel settore privato, le stazioni appaltanti per tutte le fasi dell’appalto e fino all’attestato di esecuzione, devono chiedere il Durc ogni 120 giorni e non per ogni singola fase, con la sola esclusione del saldo, in occasione del quale è necessario un ulteriore documento di regolarità.
Abbandonato ora inspiegabilmente, da parte del legislatore, l’omogeneo trattamento procedurale relativo alla medesima materia tra appalti pubblici e quelli privati, per questi ultimi da questo mese è tornato in vigore il periodo di 90 giorni di validità dalla data della sua emissione, durante il quale in ogni caso esso conserva tutta la sua efficacia nelle varie fasi dell’appalto cui conseguono anche eventuali pagamenti (per esempio stati di avanzamento, perizie, varianti). Solo al saldo dovrà essere chiesto un apposito Durc.

Poiché la modifica opera soltanto sulla durata di validità del documento, si ritiene che nel caso di riscontrate inadempienze contributive da parte dell’appaltatore nei confronti dell’Inps, dell’Inail o della Cassa edile, questi hanno sempre l’obbligo di invitare il soggetto in teressato a regolarizzare la posizione entro 15 giorni, il cui adempimento permetterà la regolare emissione del Durc.


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