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Rischio sanzioni quasi nullo
Le conseguenze. Lo Statuto del contribuente protegge le situazioni di «oggettiva incertezza della norma» 

Se la seconda sospensiva del Tar del decreto interministeriale del 28 novembre 2014, non viene confermata entro il 4 febbraio, la scadenza del 26 gennaio, entro la quale dovrebbe essere assolta l’Imu 2014 sui terreni di collina e di montagna, risulterebbe non rispettata e teoricamente i contribuenti potrebbero essere sanzionati.
Tuttavia sono due le disposizioni dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) che proteggono da tale evenienza. L’articolo 2, comma 2, dispone che in ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorni dalla data della loro entrata in vigore o dalla adozione del provvedimento di attuazione. Siccome il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del giorno 6 dicembre 2014, con entrata in vigore il 21 dicembre successivo; quindi fino al 19 febbraio 2014 il decreto dovrebbe restare inefficace.
Inoltre l’articolo 10, comma 3, dello Statuto dispone che le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da «obiettive condizioni di incertezza» sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma. Incertezza che su questo pagamento è fuori discussione, anche alla luce delle sospensive.
Nella peggiore della ipotesi il versamento tardivo potrebbe essere sanato comunque con il ravvedimento operoso, versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza del 26 gennaio con una sanzione dello 0,2% giornaliero. Entro 30 giorni la sanzione è del 3%, entro novanta giorni del 3,33% ed entro un anno del 3,75 per cento. Gli interessi sono dello 0,5% annuo.
Situazioni analoghe si sono già verificate: nel 1989 vi era l’Iciap (imposta sull’esercizio di imprese, arti e professioni) e il Tar Bologna sospese (sei giorni prima della scadenza dei pagamenti, il 31 luglio), la delimitazione delle zone soggette a particolari maggiorazioni. L’entusiasmo durò tre mesi, perché a fine ottobre il Consiglio di Stato emise un’ordinanza di segno opposto, ripristinando le tariffe. Tuttavia nella motivazione del provvedimento (n. 1022/89), il giudice di appello fissò una nuova data per il pagamento, prorogandolo di due mesi. Sempre in materia di determinazione della misura di tributi, si segnala la pronuncia del Consiglio di Stato 1145/97, che ammette la possibilità di una rideterminazione retroattiva, cioè relativa a un anno fiscale ormai esaurito: la sentenza del 1997 si riferiva infatti all’annualità 1989 dell’Iciap di Genova, legittima anche se postuma di circa un decennio.
In sintesi, da un lato il giudice amministrativo verifica la logica dei criteri applicativi (infatti, i ricorsi al Tar sono stati avanzati da Comuni, non da contribuenti); dall’altro, i contribuenti hanno diritto, per lo Statuto, a un congruo termine per comprendere se e quanto pagare. 


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