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Rimborso possibile per chi ha pagato
Il quadro operativo. Le indicazioni per i contribuenti che hanno già versato l’imposta in caso di sostituzione o ritiro del Dm

Sotto il profilo formale, il Tar Lazio non ha sospeso la scadenza del 26 gennaio, trattandosi di una data stabilita dalla legge (articolo 1, comma 692 della legge 190/2014). È stato sospeso il Dm del 28 novembre 2014 che ha stabilito i nuovi criteri ai fini dell’applicazione dell’esenzione Imu dei terreni collinari e montani. 

Fermo restando che, come evidenziato ieri su queste pagine, opera ancora una sospensiva e che in caso di mancato rispetto della scadenza di lunedì non sono applicabili sanzioni, resta salva la facoltà dei contribuenti di provvedere comunque al pagamento. Al momento, peraltro, le alternative cui fare riferimento sono due:

a) l’applicazione dei criteri contenuti nella circolare ministeriale n. 9 del 1993, oppure b) l’applicazione del Dm del 28 novembre 2014, sospeso per l’appunto dal Tar. Attenzione: il riferimento all’elenco dei Comuni classificati come montani dall’Istat non rappresenta un criterio attualmente previsto da alcuna disposizione di legge. 

I contribuenti che decidono di versare comunque pr propria scelta l’Imu sulla base delle regole del Dm del 2014, devono innanzitutto individuare lo status del terreno posseduto, che, a seconda dell’altitudine della casa comunale, può essere esente incondizionatamente, esente a determinate condizioni, imponibile incondizionatamente. La prima ipotesi riguarda i terreni ubicati in comuni con altitudine maggiore di 600 metri. La seconda interessa i comuni con altitudine compresa tra 281 e 600 metri, limitatamente ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap. Sono invece sempre soggetti a Imu i terreni dei comuni con altitudine non superiore a 280 metri. Occorre inoltre identificare l’aliquota di riferimento. Alla luce della modifica apportata dalla legge di stabilità 2015, si applica di regola il 7,6 per mille, a meno che il comune non abbia approvato delle aliquote apposite per i terreni agricoli. Ne consegue che non trova mai applicazione l’aliquota ordinaria eventualmente adottata dal comune. 

Il problema che si pone è cosa fare qualora il suddetto Dm (come appare probabile) dovesse essere ritirato oppure sostituito da altra regolamentazione, in ipotesi, più favorevole della prima.

È chiaro che la soluzione più ovvia è la richiesta di rimborso. Sebbene i Comuni possano anche agire d’ufficio, non vi è alcun dubbio che sia meglio presentare un’istanza di rimborso. Il termine di presentazione è molto ampio: cinque anni dal pagamento. Una volta presentata l’istanza, il comune provvede entro 180 giorni, con maggiorazione degli interessi. Un ’ostacolo potrebbe essere rappresentato dalle numerose clausole regolamentari con le quali i comuni fissano dei limiti minimi di importo, al di sotto dei quali non si procede al rimborso. Sebbene, a stretto rigore, tale soglia minima dovrebbe coincidere con quella relativa all’ammontare minimo di pagamento dell’imposta, accade spesso che la prima sia maggiore del secondo. Trattandosi mediamente di importi non molto elevati, soprattutto per i piccoli proprietari, la restituzione delle somme versate potrebbe rivelarsi accidentata. Un’altra possibilità, che dovrebbe essere sempre ammessa, è la compensazione con l’Imu da versare nel 2015. Dovrebbe pertanto consentirsi ai contribuenti di scomputare dall’importo da versare in sede di prima rata Imu 2015 la cifra pagata il 26 gennaio prossimo. Ciò, a evidenza, se esiste un debito d’imposta per l’anno in corso. La compensazione con altri tributi comunale (come la Tasi) è invece possibile, in linea di principio, solo se prevista dal regolamento comunale, nel rispetto della disciplina dettata a livello locale. È sempre possibile regolarizzare l’errore commesso nella imputazione del codice tributo, presentando una semplice istanza al comune. In altri termini, se il contribuente, ad esempio, ha pagato l’Imu sui terreni agricoli utilizzando un codice relativo alla Tasi, sarà sufficiente evidenziare al comune l’errore commesso, senza dover provvedere ad un nuovo pagamento. 


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