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Ici, sì all’architetto contro il Comune
Processo tributario. Il professionista abilitato può stare in giudizio contro atti emessi anche dall’ente locale oltre che dal Territorio 

L’architetto può difendere il contribuente nelle liti fiscali per l’Ici recuperata e dichiarata in misura minore in base ad una inferiore capacità edificatoria degli immobili. Il professionista è abilitato alla difesa presso le commissioni tributarie e ha competenza per le controversie relative alle questioni tecnico-catastali e urbanistiche. Inoltre, la norma non contiene alcun esplicito riferimento in via esclusiva agli atti emessi dall’agenzia del Territorio. Sono queste le conclusioni della Ctr Lombardia 7179/64/2014 (presidente Oldi, relatore Alberti).

La vicenda
Un contribuente, avvalendosi di un architetto, si oppone davanti al giudice tributario per gli accertamenti Ici notificati dal Comune per gli anni 2006/2008. Per l’ente locale la base imponibile delle aree edificabili dichiarate è inferiore al valore di mercato. 

Per il contribuente, però, la ridotta capacità edificatoria giustifica un minor versamento. Per questo motivo scatta la controversia davanti alla commissione tributaria provinciale, dove le due annualità sono impugnate con un solo ricorso. Per il Comune – costituitosi in giudizio – l’impugnazione è inammissibile per due profili. Intanto per la proposizione di un ricorso cumulativo riguardante più annualità. Poi perché il contribuente ha demandato la difesa ad un architetto. Secondo i giudici di primo grado, però, non esiste alcuna irregolarità, né legata al ricorso cumulativo né per la sua sottoscrizione da parte di un architetto. 

In particolare, per quanto riguarda la seconda pregiudiziale, secondo il giudice «al secondo comma dell’articolo 12 del Dlgs 546/92 sono previste le figure professionali abilitate all’assistenza tecnica, se iscritti negli appositi albi; tra questi è espressamente prevista la figura degli architetti». Pertanto, anche questi ultimi possono difendere presso le commissioni tributarie i contribuenti. 

La tesi, però, non convince il Comune che impugna in appello la sentenza, insistendo in particolare sulla seconda questione. Nel frattempo l’architetto, dopo aver anche riassunto il giudizio quale erede a causa della morte del ricorrente, contrasta l’appello proposto dal Comune.

La decisione
La Ctr rimanda al mittente le pregiudiziali e conferma ancora una volta, nel merito, la sentenza. In primo luogo, secondo il collegio, l’architetto risulta essere un difensore abilitato anche per l’Ici. Infatti «l’articolo 12 del Dlgs 546/92 elenca, tra gli altri abilitati all’assistenza tecnica, anche gli architetti». Poi la controversia «investe questioni squisitamente tecniche attinenti la superficie dell’area sottoposta al tributo in relazione alle risultanze catastali e al piano di lottizzazione e alla portata dello strumento urbanistico». Infine, la norma che consente agli architetti la difesa nel processo tributario «non contiene alcun esplicito riferimento in via esclusiva agli “atti emessi dall’agenzia del Territorio”». 

Le considerazioni
Il giudice tributario può – e deve – sempre verificare in ogni stato e grado di giudizio la capacità del difensore. Non basta la sola iscrizione all’ordine professionale, ma è necessaria l’iscrizione all’Albo oppure all’Elenco per poter rappresentare legittimamente in commissione.


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