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Riaccertamento dei residui sotto l’occhio di Corte dei conti
Armonizzazione. La prima tappa essenziale da attuare entro il 30 aprile 

Gli obblighi fissati dalla riforma della contabilità e dalla legge di stabilità per il 2015, sono tali e tanti da impensierire i soggetti istituzionali interessati. Si ha così modo di constatare un grande impegno, non affatto esente da preoccupazioni, da parte degli amministratori e delle rispettive burocrazie di Regioni ed enti locali nonché dei loro enti e organismi strumentali, per rispettare con puntualità gli impegni.

Si tratta di un concetto di puntualità diverso da quello cui si è fatto riferimento nel passato, dal momento che essa va ricondotta non soltanto al rispetto delle scadenze ma alla qualità del prodotto amministrativo. Propedeutico a tutto è il corretto riaccertamento, da formalizzare entro il prossimo 30 aprile, dei residui attivi e passivi, in modo da adeguarli soprattutto a verità ed efficacia giuridica, imprescindibile per garantire certezza e trasparenza tra quanto rendicontato nel 2014 e i saldi iniziali 2015, riguardanti rispettivamente i crediti e i debiti (si veda Il Sole 24 Ore del 12 gennaio).

Diventa assolutamente importante che gli amministratori (le Giunte municipali sono chiamate direttamente in causa pena lo scioglimento del Consiglio ex articolo 141 del Tuel) e i dirigenti si impegnino a curare, con dovizia dei particolari, la fase di avvio. Ciò in quanto dagli esiti delle procedure potrebbe configurarsi la compromissione dello stato di salute contabile degli enti, tale da richiedere cure particolari, anche di tipo chirurgico.

Non solo. In presenza di situazioni negative ma rimediabili, del tipo quelle indicate dai commi 13 e 14 dell’articolo 3 del Dlgs 118/2011, occorrerebbe individuare le migliori soluzioni di breve e di lungo periodo, secondo quelle che saranno indicate dal Dpcm, cui il successivo comma 15 rimette le modalità e la scansione temporale di copertura dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio rispetto al risultato di amministrazione del 2014. Il provvedimento dovrà, comunque, tenere conto dell’agevolazione introdotta che estende il limite per il ripiano da perfezionarsi nel massimo di trenta anni e in rate costanti. Su queste situazioni di disagio di bilancio e, principalmente, sulle soluzioni individuate ci saranno le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a vigilare, anche per quel che riguarda i controlli infrannuali della esecuzione dei piani di rientro per i Comuni e Province che hanno fatto ricorso al predissesto.

Dunque, Giunte e consigli di amministrazioni, rispettivamente per gli enti territoriali e quelli strumentali, impegnati da subito a tutto gas a determinare il disavanzo derivante dalla sempre più verosimile gestione artata dei residui e a dare ad esso soluzione. Al riguardo, va fatta attenzione alle delibere di non facilissima formulazione, attesa l’importanza che riveste l’individuazione delle cause che consentono il mantenimento in bilancio dei residui, ancorché in presenza di motivazioni apparenti che ne giustificherebbero l’espulsione. Ciò perché da eventuali sottovalutazioni di diritto e libere interpretazioni delle cause nonché dalle cattive abitudini di assecondare il bisogno politico deriverebbero responsabilità contabili (e non solo) delle quali il magistrato contabile chiederà certamente conto. 


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