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Da ieri lo split payment non «perdona» più
Iva e pubblica amministrazione. Il quadro sanzionatorio dopo la circolare delle Entrate

Da ieri lo split payment fa sul serio e le eventuali irregolarità si pagano care in termini di sanzioni. Per gli enti pubblici il monitoraggio automatizzato collegato alla fattura elettronica, operativa dal 31 marzo prossimo, renderà evidenti gli omessi versamenti dell’Iva. Comunque per il periodo antecedente al 9 febbraio 2015 nessuna sanzione e qualche adempimento. 

Sanzioni
Gli effetti sanzionatori che da ieri si rendono applicabili sono per i fornitori che non applicano correttamente il regime: la sanzione del 100% dell’imposta relativa all’operazione irregolarmente fatturata di cui all’articolo 6, comma 1 del Dlgs 471/97. Per l’ente pubblico che acquista il bene o il servizio nell’ambito commerciale è quella dell’articolo 6, comma 8 per non aver regolarizzato la fattura irregolarmente emessa dal fornitore (sempre il 100% dell’imposta relativa). Per lo stesso ente pubblico che acquista il bene o il servizio nella sfera istituzionale la sanzione scatta solo per l’eventuale omesso o insufficiente versamento dell’imposta pari al 30% del dovuto. 

Monitoraggio e controlli
L’articolo 6 del decreto prevede che al fine del monitoraggio dei versamenti Iva da split payment l’agenzia delle Entrate, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, acquisirà ed elaborerà in automatico le relative informazioni attraverso il flusso delle fatture elettroniche obbligatorie in via generalizzata dal 31 marzo 2015 (il controllo riguarderà la corrispondenza tra l’importo dell’Iva dovuta e quello dell’Iva versata per ciascun mese di riferimento).
Si deve osservare però che il metodo di assolvimento dell’imposta stabilito dall’articolo 5 del decreto per gli acquisti delle Pa relativi alla sfera commerciale e promiscua potrà generare differenze rispetto a quanto desumibile dal flusso elettronico e dei versamenti effettuati da ciascun ente. Infatti l’assolvimento dell’imposta avviene unitamente alla gestione e liquidazione dell’Iva relativa alle attività commerciali dell’ente con versamento che risentirà della detrazione dell’imposta sugli acquisti e della presenza di altri crediti Iva.

Periodo transitorio
L’Agenzia con la circolare fornisce una interpretazione benevola in materia di sanzioni a carico dei fornitori e delle Pa interessate, in considerazione dell’incertezza in materia. Vengono fatti salvi, infatti, i comportamenti adottati dai fornitori e dalle Pa ai quali non verranno applicate sanzioni per le violazioni, relative alle modalità di versamento dell’Iva per le operazioni soggette alla scissione dei pagamenti, eventualmente commesse prima del 9 febbraio 2015 (data di emanazione della circolare), purché l’Iva esigibile venga corrisposta all’erario.
Ove la Pa, dopo il 1° gennaio 2015, abbia corrisposto al fornitore l’Iva addebitata nelle fatture emesse a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’Iva incassata dalle Pa, non occorrerà effettuare alcuna variazione.

Se il fornitore, ha erroneamente emesso fattura con l’annotazione «scissione dei pagamenti» a carico di Pa non rientrante nella disciplina, lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari, con la conseguenza che la Pa dovrà corrispondere al fornitore anche l’Iva relativa all’acquisto.

Se invece è la Pa che ha erroneamente ritenuto di rientrare nel perimetro soggettivo dello split payment e ha indebitamente trattenuto l’Iva esposta in fattura, la stessa dovrà erogare l’imposta al fornitore a saldo della fattura e quest’ultimo dovrà computare in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’Iva incassata dalle Pa.
È ragionevole poter affermare che le Pa potranno comunque procedere alla regolarizzazione delle operazioni del primo trimestre 2015, fino al momento in cui deve essere eseguito il versamento transitoriamente previsto entro il 16 aprile 2015 dall’articolo 9 del decreto ministeriale.

Analogo trattamento non pare invece essere riservato ai fornitori delle Pa, i quali per le irregolarità commesse nella fatturazione e nel versamento dell’imposta successivamente alla data del 9 febbraio 2015 potrebbero essere assoggettati alle sanzioni ordinariamente previste anche se le Pa interessate procedono alla regolarizzazione sostanziale del versamento entro il termine del 16 aprile 2015.


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