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Appalti, nell’«estrema urgenza» dati all’Anac entro 15 giorni
Controlli. Le richieste sugli interventi dello Sblocca-Italia

Le Pa che fanno ricorso alla procedura negoziata per «estrema urgenza» per realizzare interventi su edifici scolastici o di messa in sicurezza del territorio devono informare l’Anac. Il presidente dell’Autorità ha fornito le indicazioni operative per consentire il controllo a campione sugli affidamenti realizzati in base alle disposizioni derogatorie previste dall’articolo 9 della legge 164/2014.

La nuova norma si collega all’articolo 57 del Codice dei contratti, individuando come casi di possibile ricorso alla procedura negoziata per appalti di lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria in base a ragioni di urgenza gli interventi indifferibili per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici, per l’adeguamento alla normativa antisismica, nonché per la tutela ambientale e del patrimonio culturale.

Gli affidamenti sono semplificati sia nelle forme di pubblicità obbligatoria (pubblicazione del bando solo sul sito dell’ente) sia nei tempi di presentazione delle offerte (dimezzati rispetto ai termini ordinari), ma sono vantaggiosi anche nella fase successiva, poiché permettono di stipulare il contratto di appalto subito dopo l’aggiudicazione, senza necessità di far trascorrere il termine dilatorio. Le Pa devono verificare preventivamente la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di estrema urgenza, e certificare come «indifferibile» l’intervento.
Questi elementi supporteranno anche la motivazione della determinazione a contrarre, che dovrà risultare articolata ed esplicativa della relazione tra la situazione e il particolare presupposto di diritto.

La rilevazione comporta un’analisi effettiva degli immobili e dei contesti, che deve evidenziare gli elementi dimostrativi dell’indifferibilità dei lavori. Per consentire all’Anac di controllare a campione il corretto utilizzo delle procedure semplificate, i responsabili del procedimento delle stazioni appaltanti, in sede di acquisizione del Cig, devono richiamare la riconducibilità degli interventi alle procedure dell’articolo 9 della legge n. 164/2014 con l’inserimento di tale indicazione nelle schede già in uso per la trasmissione dei dati (già aggiornate dall’Autorità).
Nella resa dei dati va specificato l’utilizzo della gara informale (articolo 57, comma 6 del Codice) o del cottimo fiduciario (articolo 125): la precisazione dell’autorità sollecita quindi le Pa a gestire le procedure in modo corretto, distinguendo i due livelli di semplificazione.

La comunicazione successiva sull’avvenuto affidamento ( bandi, verbali di gara, soggetti invitati, importo di aggiudicazione, nominativo dell’affidatario), segue quanto previsto dall’articolo 7, comma 8, del Codice, ma deve essere trasmessa all’autorità entro 15 giorni dalla data dell’affidamento, invece dei 30 ordinari, proprio per consentire all’Anac un controllo tempestivo, in coerenza con le ragioni di tempestività sottese alla normativa.


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