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Indicazione aggiornata nella fattura elettronica
Il valore aggiuntivo

Il formato della fatturazione elettronica Pa ha già recepito anche le novità sullo split payment, aggiungendo un nuovo valore contrassegnato dalla lettera «S». E dal 31 marzo l’e-fattura allarga il raggio d’azione a tutte le altre amministrazioni pubbliche e autonome, comprese quelle locali, mentre una prima tranche di enti sperimenta l’obbligo dal 6 giugno scorso.
In considerazione dell’estensione dell’obbligo, è stato imposto alle singole Pa di richiedere il Codice univoco Ipa almeno 3 mesi prima della suddetta decorrenza (entro il 31 dicembre 2014). Una volta ottenuto il Codice univoco, le Pa sono tenute a comunicarlo ai propri fornitori entro il 28 febbraio. È possibile reperire il Codice univoco delle Pa sul sito www.indicepa.gov.it.

L’indicazione del Codice Ipa sulla fattura elettronica è un requisito fondamentale per la corretta elaborazione della fattura da parte del Sdi (Sistema di interscambio) e la sua mancanza comporta il rifiuto della fattura. Oltre al Codice Ipa, la fattura deve riportare i dati previsti dall’articolo 21 del Dpr 633/1972 (numero progressivo, partita del cedente/prestatore), ma anche il codice Cig (Codice identificativo di gara) tranne nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità, e il codice Cup (Codice unico di progetto) per le fatture relative a opere pubbliche o interventi di manutenzione straordinaria. La mancata indicazione dei codici non comporta il rifiuto della fattura ma le Pa non possono provvedere al pagamento.


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