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Split payment, rimborsi semplificati
Imposte indirette. Dm correttivo del Mef: meno vincoli ai fornitori della Pa per l’ammissione all’elenco prioritario di recupero dell’Iva 

Meno vincoli per i rimborsi Iva da split payment. È l’effetto del Dm Economia datato 20 febbraio che corregge il precedente decreto attuativo del 23 gennaio. Non è più necessario che il contribuente sia in attività da almeno tre anni, né che l’ammontare del credito Iva sia superiore a 10mila o 3mila euro rispettivamente per i rimborsi annuali o trimestrali, né che l’eccedenza superi al 10% dell’imposta complessivamente assolta sugli acquisti/importazioni effettuati nel periodo di riferimento della richiesta. Il nuovo decreto cancella, infatti, il riferimento alle condizioni previste dall’articolo 2 del Dm Finanze del 31 marzo 2007 e stabilisce che le nuove disposizioni si applicano già alle richieste di rimborso relative al primo trimestre 2015. In pratica, le istanze che potranno essere presentate alle Entrate entro il 30 aprile anche se allo stato attuale mancano sia il nuovo modello TR sia il codice che identificherà la priorità nei rimborsi.

Ma andiamo con ordine. Le operazioni in regime di split payment rientrano come operazioni ad aliquota zero fra quelle rilevanti per il requisito stabilito dall’articolo 30, comma 2, lettera a), del Dpr 633/1972, ossia quello dell’aliquota media sugli acquisti superiore a quella media sulle operazioni attive. Ciò consente di chiedere il rimborso del credito annuale, ma anche di presentare istanza trimestrale, purché si superi la soglia di 2.582,28 euro. Chi effettua operazioni in scissione dei pagamenti, inoltre, può ottenere il rimborso in via prioritaria ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 10, del Dpr 633/1972. Il primo Dm attuativo sullo split payment (quello del 23 gennaio 2015) precisa che il beneficio compete già per le richieste relative al primo trimestre di quest’anno. Per accedere alla corsia preferenziale occorre – anche alla luce della semplificazione arrivata con il Dm correttivo del 20 febbraio – rispettare il presupposto dell’articolo 30, comma 2, lettera a). Il primo decreto del Mef, infatti, ha stabilito che la priorità spetta per un importo non superiore a quello dell’Iva addebitata in regime di split payment sulle operazioni effettuate nel periodo di riferimento del rimborso. Accertato il rispetto di questi vincoli, il credito effettivamente erogabile in via prioritaria potrebbe dunque ridursi di molto.

In ogni caso, una volta definiti gli importi recuperabili, il contribuente dovrà fare i conti anche con le nuove regole in materia di rimborsi annuali e trimestrali. Al pari di quanto previsto per gli altri contribuenti, infatti, gli operatori che applicano lo split payment e che chiedono il rimborso di crediti oltre 15 mila euro, se non intendono prestare la garanzia (quando non vi sono obbligati per legge), dovranno far apporre il visto di conformità/sottoscrizione del revisore sulla dichiarazione annuale o sull’istanza trimestrale e rilasciare la dichiarazione sostitutiva di notorietà per attestare i requisiti fissati dall’articolo 38-bis, comma 3, del Dpr 633/1972. Il modello TR per i rimborsi del primo trimestre 2015, pertanto, dovrà essere adeguato per recepire tali novità, in linea con quanto già avvenuto per la dichiarazione annuale, e per precisare il codice da indicare nel frontespizio al fine d’individuare i nuovi contribuenti ammessi al rimborso prioritario.

La compensazione 
Apparentemente più semplice l’utilizzo del credito Iva in compensazione orizzontale. Se si compensano più di 15mila euro, infatti, serve il visto di conformità sulla dichiarazione annuale (fino a tale limite il visto non è richiesto). L’adempimento, peraltro, non pare necessario se la compensazione è chiesta con istanza trimestrale, salvo sorprese in sede d’approvazione del nuovo TR. In presenza di crediti da split payment d’importo non particolarmente elevato oppure destinati a verificarsi solo in certi periodi dell’anno (perché conseguenti ad attività caratterizzate da una marcata stagionalità, per esempio), il contribuente potrebbe dunque valutare più conveniente non chiedere il rimborso del credito, preferendo compensarlo con altri debiti.


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