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Banca dati Pa «vietata» all’ufficiale giudiziario
Tribunale di Novara. Segna il passo la principale novità di fine 2014 sui pignoramenti 

Niente da fare per l’accesso degli ufficiali giudiziari alle banche dati della pubblica amministrazione . Per ora una delle misure sulle quali più ha puntato il ministero della Giustizia per restituire un minimo di incisività alla fase esecutiva resta in lista d’attesa. Il tribunale di Novara con provvedimento del 21 gennaio ha infatti respinto l’istanza avanzata da una creditrice con la quale veniva chiesta l’autorizzazione all’accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati pubbliche.

Il provvedimento presidenziale sottolinea innanzitutto che la novità, che ha come obiettivo una più efficace ricerca dei beni da pignorare, si può applicare solo ai procedimenti iniziati a decorrere dall’11 dicembre 2014 (trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge 162/14 che ha introdotto un pacchetto di misure urgenti sulla giustizia civile).

Tuttavia la pietra tombale è costituita dall’assenza, almeno per ora, dei decreti attuati che devono essere messi a punto dal ministero della Giustizia, di concerto con il Mef e con l’Interno (con parere anche del Garante della privacy) sull’individuazione dei casi, dei limiti e delle modalità di di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati. I medesimi decreti dovranno anche precisare meglio le modalità di trattazione e conservazione dei dati.

È vero poi che il creditore può sempre chiedere direttamente informazioni ai gestori delle banche dati dopo avere ricevuto l’autorizzazione del presidente del tribunale, ma anche questa possibilità è condizionata. E precisamente può concretizzarsi solo quando le strutture tecnologiche a disposizione degli ufficiali giudiziari non sono funzionanti. Tutte ragioni che fanno calare il sipario sulla caccia ai patrimoni dei debitori e, a loro modo, suonano di monito al ministero della Giustizia perchè acceleri i tempi di approvazione.
Solo allora potrà partire una procedura secondo la quale il creditore può chiedere che sia usata la ricerca telematica al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per farlo, va pagato il contributo unificato di 43 euro. Nell’istanza vanno indicati indirizzo di posta elettronica ordinaria, numero di fax e indirizzo Pec del difensore.

Il presidente del tribunale verifica il diritto del creditore all’esecuzione forzata e, se lo considera fondato, autorizza la ricerca telematica. Quindi dispone che l’ufficiale giudiziario acceda con collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle Pa o alle quali le stesse possono accedere, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e nei database degli enti previdenziali. L’obiettivo è quello di acquisire tutte le informazioni rilevanti per individuare cose e crediti da sottoporre a esecuzione.


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