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Il Comune non deve motivare la delibera sulle tariffe Tarsu
Cassazione. Decisione in controtendenza rispetto alla giurisprudenza amministrativa prevalente 

Il Comune non ha alcun obbligo di motivare la delibera di determinazione delle tariffe Tarsu. Lo ha chiarito la Sezione tributaria civile della Cassazione con la sentenza n. 4321/2015 depositata ieri, respingendo il ricorso di un esercente l’attività di commercio ambulante al quale era stato notificato un avviso di accertamento Tarsu 2002-2003.
Il contribuente contestava, tra le altre cose, la mancanza di motivazione della delibera tariffaria, ma la censura viene ritenuta inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza. La Corte di cassazione si spinge oltre e, ad abundantiam, rileva comunque che non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale, si rivolge ad una pluralità di destinatari, occupanti o detentori di locali ed aree tassabili.

Si tratta tuttavia di una conclusione non condivisa dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, che in svariate occasioni ha annullato le delibere tariffarie sfornite di motivazione, in contrasto all’articolo 69 del Dlgs 507/1993. Disposizione che impone ai Comuni di indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio nonché le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria.

Pertanto, l’articolo 69 comporta in materia di Tarsu una deroga giustificata al principio generale della non necessità della motivazione per gli atti a contenuto generale (articolo 3, comma 2, della legge 241/1990), principio invece richiamato dalla Cassazione.

In sostanza, per quanto riguarda la Tarsu, dovrebbe prevalere la norma speciale (articolo 69 del Dlgs 507/93) rispetto alla regola generale (articolo 3, legge 241/90). È stato infatti recentemente affermato che in materia di Ici non sussiste l’obbligo di motivare la scelta dell’aliquota (Consiglio di Stat,o sentenza n. 3930/2014), conclusione che è estensibile anche all’Imu.
Ma per la Tarsu è sempre necessaria una specifica motivazione che indichi le ragioni dei nuovi rapporti che vengono a stabilirsi tra le tariffe e gli elementi che determinano l’aumento della copertura minima del costo. Questo in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 69 del Dlgs 507/1993, nell’interpretazione del Consiglio di Stato (parere 2644/2014; sentenze 5616/2010 e 5037/2009).

Solo se si applica il metodo normalizzato (Dpr 158/1999) è possibile ritenere implicitamente motivate le tariffe Tarsu: in tal senso si è recentemente espresso il Consiglio di Stato, con sentenza 504/2015, ritenendo legittima la delibera comunale contenente il rinvio al Dpr 158/1999. Ciò in quanto il Dlgs 507/1993 deve intendersi integrato dal Dpr 158/1999 e il richiamo di quest’ultimo nella delibera comunale concretizza una motivazione “per relationem” del tutto legittima.
Decisione che, seppure riferita alla Tarsu, finisce per legittimare tutte le delibere tariffarie non motivate ma adottate con i criteri del Dpr 158/1999 (Tia, Tares, Tari).


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