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Reati ambientali, arriva la stretta
Diritto dell’economia. Il Senato approva il testo che ora passa alla Camera - Cinque nuove figure di delitto tra cui il disastro 

Cinque nuovi reati, sanzioni a carico delle imprese quando hanno tratto vantaggio dal delitto, ampio ricorso alla confisca, possibilità di un ravvedimento operoso. Questi i cardini del disegno di legge sui reati ambientali approvato ieri mattina dal Senato a larghissima maggioranza (165 sì, 49 no e 18 astenuti). 

Il testo ora passa alla Camera, ma l’ampio consenso registrato sembra essere un buon viatico per un’approvazione in tempi rapidi. Esulta il ministro della Giustizia Andrea Orlando: «Come ministro dell’Ambiente, mi sono recato, come primo atto, nella Terra dei fuochi e allora mi sono impegnato a procedere verso una riforma complessiva dei reati ambientali in ambito penale». E sull’impianto del provvedimento Orlando chiarisce che «questo non è un provvedimento che inasprisce semplicemente le sanzioni; ci sono procedure che tengono conto anche di condotte per il recupero dei siti inquinati. Un equilibrio che ci consente di dire che qui c’è non solo un segnale politico: mi pare che ci sia equilibrio anche perché permette ad alcuni reati minori di estinguersi in determinati casi con forme di collaborazione e il risanamento».

Più nel dettaglio, viene inserito nel Codice penale un nuovo titolo dedicato ai reati contro l’ambiente, all’interno del quale sono introdotti i nuovi delitti di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, di traffico e abbandono di materiale radioattivo e di impedimento di controllo. 

Spazio poi al ravvedimento operoso, prevedendo una considerevole diminuzione di pena (dalla metà a due terzi) nei confronti di chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o aiuta concretamente l’autorità di polizia o la magistratura nella ricostruzione dei fatti, nell’individuazione dei colpevoli e nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti oppure di chi provvede, prima del dibattimento, alla messa in sicurezza e alla bonifica e, se possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Se, per compiere tali attività, l’imputato chiede la sospensione del procedimento penale, il giudice può accordare al massimo tre anni di sospensione, durante il quale il corso della prescrizione è sospeso. 
Nel testo licenziato dalle Commissioni parlamentari del Senato si prevedeva che in caso di reati di inquinamento e disastro commessi in forma colposa, il ravvedimento operoso costituisse causa di non punibilità. Sul punto è intervenuto un emendamento governativo soppressivo della speciale causa di non punibilità, in modo che l’eventuale messa in sicurezza, bonifica e ripristino agiscano soltanto come specifiche attenuanti di pena e non come causa di non punibilità.

Si prevede la confisca, anche per equivalente, del prodotto o profitto del reato (questo non solo per i delitti ora introdotti ma anche per il traffico di rifiuti). La confisca è esclusa, invece, nel caso in cui l’imputato abbia provveduto alla messa in sicurezza e, se necessario, all’attività di notifica e di ripristino dello stato dei luoghi. 

Per il reato di disastro ambientale, per quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e per l’ipotesi aggravata di associazione per delinquere è prevista anche la confisca come misura di prevenzione dei valori ingiustificati o sproporzionati rispetto al proprio reddito.


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