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Incarichi, largo ai funzionari
Tar Lazio in controtendenza rispetto alla giurisprudenza. Bacchettata la regione

Coinvolgere i funzionari inquadrati nella categoria D nella verifica della professionalità per l’assegnazione di incarichi dirigenziali, prima di assumere dirigenti a contratto, a tempo determinato. La sentenza del Tar Lazio sezione I ter, 3 marzo 2015, n. 3670, che ha sancito l’illegittimità di assunzioni di dirigenti a tempo determinato nella regione Lazio oltre i limiti percentuali fissati dall’articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 (e dalla propria legge regionale), espone la tesi innovativa secondo la quale nella ricerca dei soggetti cui attribuire incarichi dirigenziali occorre coinvolgere, subordinatamente ai dirigenti di ruolo, i funzionari.

I giudici del Tar, infatti, hanno considerato che le assunzioni di dirigenti esterni operate dalla regione Lazio sono risultate illegittime non solo per il superamento dei limiti numerici imposti dalla legge, ma anche per il «mancato rispetto della procedura volta alla ricognizione delle professionalità interne, nella parte in cui tale ricognizione non è stata rivolta anche a individuare la sussistenza di funzionari direttivi» aggiungendo che «la procedura deve ritenersi viziata in quanto rivolta in via esclusiva nei confronti del personale dirigenziale, e non anche di quello direttivo». Insomma, la regione Lazio avrebbe dovuto accertare prima l’assenza di professionalità adeguate agli incarichi tra il personale dirigenziale di ruolo; poi, verificare se funzionari di categoria D ne fossero in possesso e solo dopo l’escussione di questi attivare le procedure per assumere dirigenti esterni a contratto. Secondo la sentenza, infatti, «l’impossibilità di rinvenire professionalità nei ruoli dell’amministrazione deve intendersi nel senso che la ricerca all’esterno deve seguire l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell’amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di cat. D in caso di vacanza in organico di personale dirigenziale».

L’interpretazione è giustificata dalla necessità di contenere la spesa pubblica, evitando nuove assunzioni esterne. Non mancano, tuttavia, perplessità. Il comma 6 dell’articolo 19 consente di attribuire incarichi dirigenziali anche a dipendenti dell’ente conferente inquadrati come funzionari, ma considera tali incarichi come fossero esterni, tanto da consentire la loro collocazione in aspettativa.

Non sembra, allora, che le amministrazioni debbano prima escutere i dirigenti di ruolo e poi i funzionari di categoria D, prima di attivare gli incarichi a contratto. Piuttosto, dimostrato che tra i dirigenti le professionalità sono assenti, si possono avviare le selezioni per assumere dirigenti a contratto esterni e a tali selezioni potranno partecipare, senza quella sorta di «prelazione» indicata dal Tar Lazio, anche i funzionari, purché dispongano dei particolari requisiti di professionalità imposti dal comma 6, dell’articolo 19.


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