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Non profit, le esenzioni Imu non valgono anche per l'Ici

Le regole dell’Imu non sono applicabili anche all’Ici per l’esenzione degli immobili posseduti dagli enti non commerciali. L’evoluzione della norma che riconosce i benefici fiscali per una parte dell’immobile non può avere effetti retroattivi. Per la vecchia imposta comunale l’esenzione spettava agli enti religiosi e di culto solo nel caso in cui l’immobile fosse destinato esclusivamente a un’attività non commerciale. Ancorché si tratti della stessa norma che disciplina l’agevolazione, non può essere riconosciuta l’esenzione parziale Ici, come avviene per l’Imu, se parte dell’immobile è stata destinata a un’attività sanitaria svolta con modalità commerciali. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza 4342 del 4 marzo scorso.

Per i giudici di piazza Cavour, l’esenzione Ici prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992 «è limitata all’ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto» indicate nella legge 222/1985 e, dunque, non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività sanitaria, non rilevando neppure la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, che costituisce «un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell’attività».

In effetti, le modifiche normative che riconoscono l’esenzione parziale Imu per gli enti non profit non possono valere per l’Ici, per la quale era richiesta la destinazione esclusiva dell’immobile per finalità non commerciali. L’esenzione Imu e Tasi, invece, spetta se sugli immobili vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità non commerciali. Inoltre, è previsto che qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’agevolazione venga limitata alla parte nella quale si svolge l’attività non commerciale, sempre che sia identificabile. La porzione dell’immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in catasto, con attribuzione della relativa rendita. Se non è possibile accatastarla autonomamente, l’esenzione spetta in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile.


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