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Riforma bilanci, fondo crediti più leggero anche a consuntivo
Enti locali. Obblighi di accantonamento uguali al preventivo

Si alleggeriscono per gli enti locali i vincoli di accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel consuntivo 2015, allineandoli alla procedura progressiva già sancita per il preventivo. La novità arriva da Arconet, la commissione ministeriale sull’armonizzazione contabile, che risolve in questo modo uno dei principali problemi posti dalla riforma dei bilanci locali. Per comprendere il quadro occorre distinguere il Fondo crediti, cioè gli obblighi di copertura imposti agli enti in modo proporzionale al loro tasso di mancata riscossione delle entrate, nei suoi diversi momenti: il primo accantonamento, il bilancio preventivo, il rendiconto.

In sede di riaccertamento straordinario, in relazione all’importo dei residui risultanti dopo la cancellazione dei crediti cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute al 1° gennaio 2015, gli enti dovranno accantonare nel risultato di amministrazione, riferito al 1° gennaio 2015, un importo di fondo desunto dalla percentuale del non riscosso. Se la percentuale (riscossioni in conto residui diviso residui attivi iniziali degli ultimi cinque anni) risulta, ad esempio, pari al 60%, l’accantonamento sarà pari al 40% dei residui. Con questa operazione, in sostanza, gli enti “bonificano” i vecchi residui attivi conservati dopo il riaccertamento straordinario. Il tutto evidenziato nell’allegato 5/2 della delibera di Giunta da adottare entro il 30 aprile, nello stesso giorno in cui il Consiglio approva il rendiconto 2014. L’importo del fondo da accantonare nel risultato di amministrazione potrà contribuire a determinare un disavanzo per il quale è stato previsto il ripiano in un periodo fino a 30 anni.

In ogni esercizio considerato nel preventivo gli enti dovranno accantonare un fondo crediti calcolato sui nuovi importi di entrate previste in bilancio, finalizzato ad evitare l’utilizzo di entrate di difficile esazione.

La legge di stabilità ha ridotto la percentuale minima di questo accantonamento: nel 2015, gli enti locali devono stanziare almeno il 36 per cento dell’importo quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti da allegare al bilancio di previsione (negli enti sperimentatori la percentuale sale al 55%). Negli anni successivi le percentuali minime saranno le stesse per tutti gli enti: nel 2016 il 55%, nel 2017 il 70%, nel 2018 l’85% e dal 2019 l’intero importo. I conteggi per determinare la media delle riscossioni in sede di preventivo si effettuano prendendo il rapporto fra riscossioni e accertamenti nel rispetto delle indicazioni del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Qui interviene la novità in arrivo: dal rendiconto 2015 al 2018, gli enti potranno non recuperare ulteriori risorse a titolo di fondo crediti da accantonare nel risultato di amministrazione, in quanto sarà possibile limitare l’accantonamento all’importo di prima costituzione post riaccertamento straordinario sommato al fondo accantonato nel preventivo. È evidente che se l’ente si trovasse a utilizzare il fondo crediti, emergerà la necessità di reintegrare la quota utilizzata.

 

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