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Separazioni e divorzi dal sindaco anche se c’è l’assegno mensile
Circolare Interno. Per coppia senza figli

Separazioni e divorzi fai-da-te davanti al sindaco più facili. La circolare del ministero dell’Interno 6/2015 – già arrivata ai Comuni – spiega che la presenza di figli avuti da precedenti relazioni o il contenuto economico limitato all’assegno mensile non sono di ostacolo alla nuova procedura extra-tribunale varata con la legge 162/2014.

Si supera così l’impasse creata da una prima interpretazione ministeriale – circolari 16 e 19 del 2014 – ingiustamente limitativa delle potenzialità della riforma. L’articolo 12 della legge 162 ha previsto che i coniugi (ex) possano regolare direttamente tra loro – con la sola presenza facoltativa di un avvocato – la separazione, il divorzio e le modifiche delle condizioni concordate in questi atti a patto che non ci siano figli che l’accordo non preveda «patti di trasferimento patrimoniale».

La prime disposizioni interpretative, come detto, avevano escluso dalla possibilità di raggiungere un accordo diretto i coniugi che avessero comunque un figlio da tutelare, anche se questo non fosse il frutto del matrimonio in essere, ma fosse il figlio avuto con altro diverso partner. Inoltre, la limitazione prevista dall’articolo 12 e riferita all’assenza nell’accordo di disposizioni che «contenessero patti di trasferimenti patrimoniali» era stata in un primo momento letta e interpretata nel senso di non consentire il recepimento, da parte dell’ufficiale di Stato civile, di tutti gli accordi che contenessero la previsione di un importo mensile a titolo di assegno separativo o divorzile, frutto di un accordo diretto tra i coniugi. Patti di trasferimento mobiliare erano dunque considerati tutti quelli con un qualsiasi riconoscimento economico tra i coniugi e il loro divieto aveva ridotto grandemente la platea delle coppie che potevano usufruire del nuovo iter.
Ora il ministero dell’Interno specifica: si considerano patti di trasferimento patrimoniale solo i patti che siano «produttivi di effetti traslativi di diritti reali»; non rientra nel divieto della norma, la previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale di Stato civile, di un «obbligo di pagamento» di una somma mensile a titolo di «assegno periodico».

La circolare 6/2015 risolve poi altri due dubbi operativi nel caso in cui la separazione o il divorzio seguano l’iter di negoziazione assistita da due avvocati (ex articolo 6, in presenza di figli della coppia). Cade l’interpretazione che richiedeva la contemporanea presenza di entrambi gli avvocati delle parti al momento della presentazione degli accordi all’ufficiale di Stato civile, pena sanzione al professionista “assente”. Ora il ministero ritiene sufficiente la presentazione (e quindi la presenza) da parte di uno solo dei due legali dei coniugi che abbia assistito e autenticato la sottoscrizione all’accordo.

La circolare, infine, stabilisce che il dies a quo per il conteggio dei dieci giorni dopo i quali scatta la sanzione a carico dell’avvocato che deposita in ritardo gli accordi decorre dalla data della «comunicazione» del via libera da parte del pm, che così vi è obbligato.


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