MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Fondo progressivo nel rendiconto
Armonizzazione. Allineati i parametri con i preventivi - Decisivi i calcoli effettuati oggi per il primo riaccertamento straordinario

Le prime novità sulla normativa dell’armonizzazione contabile approvate dalla Commissione Arconet nei giorni scorsi, che risultano contenute nello schema di decreto di aggiornamento del Dlgs 118 del 2011 rivelano un’attenzione del legislatore alle difficoltà mostrate dagli enti nell’applicazione della riforma, e confermano che il fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) rappresenta un nodo cruciale e di grande impatto rispetto al sistema previgente. Il primo aggiornamento del principio applicato della competenza finanziaria torna, infatti, sulle regole del fondo crediti per estendere, in fase di rendiconto, a partire dal rendiconto 2015, la gradualità introdotta dalla legge di stabilità 2015 ma limitata alla fase del preventivo. 
La legge di stabilità 2015 ha previsto che lo stanziamento del fondo crediti nel preventivo può essere determinato secondo una gradualità spalmata in cinque anni: il 36% nel 2015 (55% per gli sperimentatori), il 55% nel 2016, il 70% nel 2017, l’85% nel 2018 e l’intero importo dal 2019 per tutti gli enti di quanto calcolato con l’ausilio dell’apposito prospetto. Questa modifica ha permesso di stanziare cifre minori nel bilancio di previsione, ma per il consuntivo dovevano comunque essere reperite le risorse per mettere in sicurezza l’intero importo del fondo crediti calcolato sull’ammontare dei propri crediti. 

La novità 
In considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto relativo all’esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018 la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti può essere determinata pari all’importo del fondo crediti già accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio (dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce), sommata all’importo, definitivamente accantonato nel bilancio di previsione, per il fondo crediti nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, detratto l’utilizzo del fondo crediti effettuato per la cancellazione o lo stralcio dei crediti.

Il primo accantonamento 
In sostanza, se gli enti effettueranno correttamente il primo accantonamento in sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi confermati al 1° gennaio 2015, non subiranno ulteriori difficoltà nei prossimi anni.
Pertanto, se è stato correttamente eseguito il primo accantonamento al fondo crediti in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, poiché la gestione ordinaria annualmente comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, e quindi uno stock complessivo dei residui attivi sostanzialmente stabile nel tempo, anche l’accantonamento al fondo crediti a rendiconto tenderà ad essere stabile. 
Anche l’articolo 3 del decreto del 2 aprile 2015, sul recupero dell’eventuale maggior disavanzo, innova la disciplina del fondo crediti permettendo di utilizzare anche le eventuali quote del risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti al fondo svalutazione crediti, compresi quelli effettuati a seguito dell’iscrizione in bilancio del fondo crediti previsto dall’articolo 6, comma 17, del Dl 95/2012.


www.lagazzettadeglientilocali.it