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Omessa revisione, c’è il blocco
Sicurezza. Il periodo di permanenza medio di un’auto in flotta si è allungato fino al termine entro cui va fatto il controllo

Per chi utilizza e gestisce veicoli aziendali negli ultimi tempi spunta un pensiero in più, prima sconosciuto: la revisione obbligatoria. Con la crisi, molti contratti di noleggio a lungo termine sono stati allungati da 36 a 48 mesi, per cui la loro scadenza ora coincide con quella del primo controllo tecnico. Il problema si pone anche quando il mezzo è di proprietà diretta dell’azienda o utilizzato con un’altra formula, come leasing o fleet management: il periodo d’uso prima della sostituzione è diventato più lungo un po’ per tutti. E il Codice della strada non fa differenze: a rispondere della circolazione con revisione scaduta è in prima battuta sempre il conducente.

Infatti, l’articolo 80, comma 14, prevede che le sanzioni (pagamento di 169 euro, che scendono a 118,30 versando entro cinque giorni, e sospensione dalla circolazione finché non ci si sottopone al controllo) si applichino a «chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione». Ciò implica che prima di mettersi alla guida è sempre necessario accertarsi che il mezzo sia in condizione di viaggiare.

Una cautela che nell’ambito delle flotte aziendali non è d’abitudine e comunque comprende molto raramente un’attenzione alla revisione, che da sempre scadeva dopo che il mezzo veniva dismesso. Non solo: qualcuno potrebbe anche pensarci, ma poi rischierebbe di convincersi erroneamente di essere in regola. Può capitare soprattutto nel caso del noleggio a lungo termine, perché spesso la vettura viene lasciata all’utilizzatore fino alla materiale consegna di quella nuova, che spesso viene effettuata dopo la scadenza dei 48 mesi di contratto. Ciò si deve a ritardi dell’interessato nell’ordinare la nuova, ai tempi che fisiologicamente passano tra la consegna al noleggiatore e quella all’utilizzatore e/o a disguidi organizzativi (magari legati a un cambio di fornitore).

Più insidioso, anche se infrequente, è il caso in cui il contratto decorra dal mese successivo all’immatricolazione: quattro anni dopo, la scadenza della revisione coincide con quest’ultimo mese, mentre il contratto resterà valido fino al mese successivo e quindi l’utilizzatore avrà una vettura da sottoporre al test anche se il periodo di noleggio non sarà ancora terminato.
In ogni caso, la responsabilità del conducente di fronte al Codice della strada e l’obbligo del datore di lavoro di fornire al lavoratore un mezzo legalmente idoneo a svolgere la sua attività fanno sì che il dipendente potrà rifiutarsi di utilizzare un veicolo non revisionato. Starà al datore procurargliene uno in regola. Fermo restando che si potrà valutare anche l’uso dei mezzi pubblici, tranne che nei casi in cui la destinazione sia difficilmente raggiungibile o in cui occorra trasportare oggetti o merci ingombranti (come può accadere agli agenti di commercio con i campionari e ai manutentori con le attrezzature).

Il datore dovrà considerare che la sospensione dalla circolazione potrà incidere sull’attività aziendale. Inoltre, se intestatario del veicolo, sarà responsabile in solido con il dipendente per la sanzione pecuniaria. Ciò vale anche quando il datore è il locatario, perché nel caso del noleggio il locatore non ha alcuna responsabile (articolo 196, comma 1, ultimo periodo); però, visto che il contratto di noleggio comprende anche la gestione della sua flotta (quindi anche l’avviso di scadenza della revisione), il datore potrà valutare se chiedere i danni in sede civile al noleggiatore e pretendere la messa a disposizione immediata di una vettura sostitutiva.


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