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Cittadino inerme contro il piano traffico

Il semplice cittadino non può impugnare il nuovo piano-traffico nel centro storico anche se vi risiede. E ciò perché di fronte al giudice amministrativo non è titolare di una posizione ben differenziata ma solo di un interesse diffuso che è il bene della comunità: non basta allora eccepire che lo smog sia aumentato con la realizzazione del nuovo anello attorno alla parte vecchia della città. Ad azionare la causa risulta invece legittimato il commerciante perché lamenta un calo di fatturato del negozio legato all’off limits imposto alle auto nella city. È quanto emerge dalla sentenza 434/15, pubblicata dalla prima sezione del Tar Veneto. Per chiudere alla circolazione dei veicoli il «cuore» della città è stato necessario realizzare tutto attorno un nuovo dispositivo di traffico che scontenta molti: i pedoni, i ciclisti e gli ambientalisti, che lamentano un aumento delle polveri sottili nell’area. La mera qualità di residente non offre la legittimazione necessaria ad adire il Tar perché il ricorso amministrativo non può essere degradato ad azione popolare, che è consentita solo in casi tassativi (come il giudizio elettorale). È possibile rivolgersi al giudice amministrativo e ottenere la legittimità dell’azione amministrativa soltanto se il ripristino della legalità dà uno specifico beneficio a chi ricorre.


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