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Il giudice valuta l’arricchimento
Opere pubbliche. Il privato che lavora fuori contratto può agire anche se la Pa non ne riconosce l’utilità

Il privato che fa delle opere per la pubblica amministrazione fuori o senza contratto e non viene pagato, può proporre l’azione per indebito arricchimento anche se l’ente pubblico non riconosce l’utilità del suo intervento. Il debitore potrà, infatti provare l’oggettivo arricchimento, la cui valutazione spetta al giudice, mentre l’amministrazione non potrà più limitarsi a non riconoscerlo ma dovrà dimostrare che non fu voluto o che non era consapevole del fatto.

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 10798 depositata ieri, sciolgono il contrasto giurisprudenziale sul tema e prendono le distanze dall’orientamento prevalente che faceva pendere l’ago della bilancia nettamente in favore della Pa. La possibilità dell’azione, prevista dall’articolo 2041 del codice civile, era infatti subordinata al riconoscimento, sia pure implicito, dell’utilità da parte del sindaco o attraverso una delibera della giunta o del consiglio, tagliando di fatto fuori la valutazione del giudice ordinario.

Un criterio rigido imposto sia in nome del buon andamento della Pa che impedisce di dar corso alle spese non deliberate e prive di copertura finanziaria, sia per arginare l’arbitrio dei pubblici dipendenti che, pur non avendone il potere, commissionano lavori dei quali l’amministrazione può essere chiamata a rispondere. Il Supremo collegio sente però l’esigenza di tutelare anche il diritto del privato ad essere indennizzato per l’impoverimento subito, una garanzia sacrificata dal pressoché insindacabile potere di “veto” della Pa all’introduzione della domanda. Le Sezioni unite ritengono di avere trovato un punto di equilibrio tra i diversi interessi in gioco, sgombrando il campo dall’esigenza di un riconoscimento implicito o esplicito degli organi rappresentativi e mettendo nelle mani del giudice la valutazione del “fatto arricchimento” e quindi di un elemento patrimoniale oggettivo.
L’esigenza di tutela delle finanze pubbliche è ora garantita, ad avviso della Suprema corte, dalla possibilità per la Pa di dimostrare che l’arricchimento è stato imposto, perché lo aveva rifiutato o perché non era a conoscenza dell’evento. 
Al privato viene concessa piena garanzia di esperire la sua azione per dimostrare un fatto sul cui fondamento si esprimerà il giudice.


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