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Assunzioni legate al passato
Lo prevede la bozza del decreto enti locali, che smentisce la tesi della Corte conti

Le risorse assunzionali si programmano con riferimento al triennio precedente all’anno di programmazione non guardando al triennio futuro. Il decreto «enti locali» (la cui approvazione da parte del Consiglio dei ministri è in dirittura) smentisce la Corte dei conti sull’utilizzo delle risorse di personale destinate all’assunzione nell’arco del triennio, regolato dall’articolo 3, comma 5, del dl 90/2014, convertito in legge 114/2014.

Se il testo delle bozze in circolazione sarà confermato, si tratterà di una sorta di interpretazione autentica normativa largamente opportuna, che metterà fine al problema posto dall’interpretazione piuttosto discutibile offerta dalla Sezione Autonomie della magistratura contabile con il parere 27/2014.

Tutto trae origine dalla formulazione non proprio chiara dell’articolo 3, comma 5, del cosiddetto «decreto Madia»: «A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ».

Considerato che le assunzioni possono essere effettuata a valere su risorse effettivamente disponibili, a tutti era parso ovvio che il cumulo triennale previsto dal dl 90/2014 fosse riferito al triennio precedente, con la possibilità di utilizzare, dunque, «resti» non spesi in quell’arco di tempo.

La Sezione Autonomie sorprendentemente interpretò la norma in senso totalmente opposto «il riferimento alla programmazione sembra lasciare intendere che il triennio possa essere quello successivo al 2014, così come la dicitura riferita alle risorse ”destinate” alle assunzioni. Ciò risulta funzionale anche perché, di solito, gli enti impiegano un periodo di tempo piuttosto lungo per svolgere un concorso pubblico: questa norma consente perciò di rendere la programmazione più coerente anche con i fabbisogni futuri».

La chiave di lettura fornita dalla Sezione Autonomie, con motivazioni per altro piuttosto deboli, ha creato non pochi problemi alle amministrazioni e si è immediatamente rivelata incompatibile con il congelamento delle assunzioni imposto dalla legge 190/2014.

Il decreto enti locali intende, dunque, eliminare l’impasse causato dalla Sezione Autonomie novellando l’articolo 3, comma 5, nel quale viene inserito il seguente periodo: «è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente».

In questo modo, il legislatore dispone espressamente, come logica gestione impone, l’utilizzabilità dei resti non spesi delle facoltà assunzionali riferiti al triennio precedente e non al triennio successivo.


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