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Se le utilizza, l'ente paga le opere extracontratto

L’ente paga le opere extracontratto realizzate dal privato se le utilizza anche senza delibera ad hoc. Alle sezioni unite passa l’indirizzo minoritario: l’impresa prova l’indebito arricchimento, il giudice accerta il fatto oggettivo, mentre l’amministrazione non può opporre il suo mancato riconoscimento. Diventa più facile per il privato farsi certificare dal giudice che la pubblica amministrazione si è indebitamente arricchita alle sue spalle: il riconoscimento dell’utilità dei lavori svolti dall’impresa edile fuori dal contratto, infatti, non costituisce un requisito dell’azione ex articolo 2041 cc. Il privato deve dunque provare il fatto oggettivo dell’arricchimento da parte dell’ente e il giudice ad accertarlo, mentre l’amministrazione non può opporre il suo mancato riconoscimento dei lavori: in altri termini, conta che il comune abbia comunque utilizzato le opere realizzate ma non contrattualizzate, anche se manca una delibera ad hoc della giunta o del consiglio o il placet del sindaco. Lo stabiliscono le sezioni unite civili della Cassazione con la 10798/15 del 26 maggio.

Vantaggio ingiustificato. Accolto il ricorso proposto dagli eredi del piccolo impresario edile. La ditta realizza per conto del comune anche lavori non previsti in origine ma chiesti dall’ufficio tecnico dell’ente per garantire la funzionalità degli edifici. Le opere, però, non vengono mai pagate. E la Corte d’appello esclude la configurabilità dell’indebito arricchimento perché manca il riconoscimento dell’utilitas della prestazione da parte degli organi dell’ente. Ora il revirement della Suprema corte sta nello spostare il baricentro dell’indagine del giudice sulla valutazione in fatto d’arricchimento: il soggetto privato e l’ente pubblico sono entrambi soggetti alla regola secondo cui non possono essere legittimati trasferimenti patrimoniali non giustificabili. Fra loro, ci deve essere par condicio: se si riconoscesse che l’amministrazione possa opporre al privato il suo mancato riconoscimento dei lavori si finirebbe per conferire all’ente una posizione di vantaggio che è priva di base normativa. Il fatto che il comune abbia comunque utilizzato l’opera ha una valenza probatoria del riconoscimento. La circostanza che i lavori svolti risultino utili all’ente è necessaria per far scattare l’indennizzo al privato. Ma per liberarsi l’amministrazione deve dimostrare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole.


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