MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Rischio liquidità con il fondo crediti progressivo
Dubbia esigibilità. Garanzia parziale

Il mix fra nuove modalità di previsione, imputazione e accertamento delle entrate introdotte dall’armonizzazione contabile e l’allentamento del fondo crediti dubbia esigibilità in fase previsionale previsto dal comma 509 della legge 190/2014 può creare, se non ben gestito in termini finanziari, seri problemi di bilancio, specie sul versante della liquidità.
Vediamo qual è il punto.

Il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 dispone che le entrate di dubbia esigibilità siano accertate per l’intero importo del credito (ad esempio sanzioni al codice della strada, permessi di costruzione, proventi della lotta all’evasione), vietando l’accertamento per cassa, ma rendendo obbligatorio l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con vincolo sull’avanzo d’amministrazione.

Nel vecchio regime gli enti più prudenti, in relazione a queste entrate, operavano “per cassa”, ossia prevedevano e accertavano in bilancio solo quanto effettivamente riscosso e non l’intero importo dei titoli giuridici. Evidente era la forzatura rispetto ai vecchi principi contabili, ma con un fine virtuoso, cioè quello di finanziare il lato spesa con risorse reali e non fittizie. Un esempio. Se un ente emetteva verbali di contravvenzioni per 100mila euro, ma ne incassava solo 40mila, l’accertamento per cassa consentiva coperture di spesa solo per 40mila, al contrario di quanto sarebbe accaduto prevedendo e accertando in bilancio tutti i titoli per 100mila.

L’armonizzazione, per motivi d’integrità, impone la previsione e l’imputazione in bilancio, previo accertamento, dell’intero ammontare dei titoli (100mila nel nostro caso), salvo sterilizzarli, già in fase di previsione, con un congruo fondo crediti di dubbia esigibilità. Se la media quinquennale del non riscosso sull’accertato è del 60%, la copertura integrale delle possibili inesigibilità richiederebbe in bilancio un fondo di 60mila, pari al 100% del fondo teorico calcolato secondo i principi dell’armonizzazione.

La legge 190/14, però, diminuisce il peso del fondo sui bilanci di previsione rispetto a quanto previsto in precedenza, stabilendo, per il 2015, il finanziamento del fondo al 36% per gli enti che entrano in armonizzazione e al 55% per gli sperimentatori. Nel 2016, 2017 e 2018, per tutti gli enti si prevede, rispettivamente, almeno il 55%, il 70%, 85%. Solo dal 2019 la copertura del fondo sarà integrale.

Questo meccanismo, seppur del tutto legittimo, è pericoloso per gli equilibri di bilancio ed è utile che gli enti lo abbiano ben presente.

Aumentando la massa di entrate di dubbia esigibilità prevedibili (imputabili e accertabili) in bilancio, senza però imporre la copertura integrale delle svalutazioni in base al trend storico delle riscossioni, si ampliano le risorse disponibili per le coperture di competenza della spesa. Anche negli enti che prima prudenzialmente accertavano per cassa, dunque, c’è maggiore capacità di spesa a fronte di entrate che rimangono comunque dubbie. Nell’esempio precedente, con la copertura al 100% del fondo (60 mila), l’ente, nel 2015, avrebbe potuto spendere 40mila (somma pari, in sostanza, a quella derivante dai vecchi accertamenti per cassa). Con il finanziamento al 50% (fondo di 30mila), copertura obbligatoria per gli enti non sperimentali prima della legge 190/2014, la capacità di spesa sarebbe di 70 mila. Con il 36%, il fondo ammonta a 21.600 e la massa spendibile sale a 78.400.

Qualora la maggiore spesa di competenza, com’è probabile, si trasformi in pagamenti effettivi e le entrate a copertura continuino a riscuotersi solo in minima parte (come accade spesso nelle multe), il rischio di crisi di liquidità pare ipotesi più che concreta.


www.lagazzettadeglientilocali.it