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Uffici tecnici senza incentivi per le manutenzioni
Corte dei conti. Le conseguenze applicative del decreto sul pubblico impiego

I dipendenti degli uffici tecnici dei Comuni e delle altre amministrazioni pubbliche non possono ricevere incentivazioni per lo svolgimento di qualunque attività di manutenzione, sia essa ordinaria sia straordinaria. In questa direzione vanno le indicazioni dettate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Umbria e contenute nel parere n. 70/2015. Si afferma quindi una lettura restrittiva e formale delle novità introdotte dalla legge di conversione del Dl 90/2014.

Il parere perviene a questa conclusione sulla base delle seguenti considerazioni. In primo luogo, il dettato letterale della nuova disposizione che esclude la incentivazione delle manutenzioni tout court. Indicazione legislativa che arriva dopo che si era consolidata una lettura per cui potevano essere incentivate le manutenzioni straordinarie a condizione che le stesse non fossero intervenute nel caso di appalti di servizi manutentivi, che vi fosse stata una attività progettuale e che i lavori fossero stati realizzati a seguito di una gara, quindi con esclusione di quelli svolti in economia.

Ed ancora, viene evidenziato che «l’attrazione delle opere di manutenzione straordinaria nell’alveo delle spese di investimento» non costituisce un argomento che possa essere speso in questa direzione, visto che esso ha finalità esclusivamente di tipo contabile e non ha alcuna attinenza con le scelte legislative in esame.
Altro argomento è che l’incentivazione ai tecnici dipendenti dell’ente è finalizzata allo scopo di «valorizzare al massimo le competenze e le professionalità tecniche possedute dal personale dipendente.. e ad evitare di ricorrere .. a professionalità esterne con conseguente aggravio di costi». Elementi che la sezione non ritrova nella incentivazione delle manutenzioni straordinarie.
Il parere evidenzia infine, sulla scorta delle indicazioni dettate dalla sezione Autonomie della magistratura contabile nella deliberazione n. 11/2015, che la decorrenza delle nuove disposizioni è da ritenere fissata nei pagamenti che sono relativi ad attività svolte a partire dallo scorso 19 agosto, cioè dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 90/2014. 
Ne consegue che l’applicazione degli incentivi è guidata dal principio di competenza e non da quello di cassa, che seguirebbe cioè la data dei pagamenti; questo principio si deve applicare anche ai compensi relativi alle manutenzioni straordinarie.

Si deve infine ricordare che, sulla scorta dei principi fissati dalla sentenza della Corte dei Conti della Puglia n. 203 dello scorso 14 aprile la erogazione di questi compensi è subordinata al rispetto delle seguenti due condizioni. In primo luogo, queste risorse devono essere inserite nel fondo per la contrattazione decentrata, parte variabile, ex articolo 15, comma 1, lettera k) del contratto collettivo nazionale del 1° aprile 1999, cioè risorse provenienti da specifiche disposizioni di legge. In secondo luogo, esse non possono essere oggetto di una autoliquidazione da parte del dirigente o del responsabile dell’area tecnica, in quanto lo stesso ha un obbligo di astensione, che il recente Dpr n. 62/2013 (il Codice di comportamento) ha rafforzato.


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