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Controlli in quattro fasi sul disavanzo
Armonizzazione. Oltre che delibera e ripiano occorre verificare applicazione delle quote e rendiconto

Quattro step per i controlli da parte dei revisori dei conti dopo il riaccertamento straordinario dei residui chiuso in disavanzo.

L’organo di revisione è obbligato a rilasciare il parere sulla deliberazione di Consiglio con cui gli enti individuano le modalità di recupero del maggior disavanzo rispetto a quello realizzato nel rendiconto 2014 (primo step). L’atto deve essere approvato tempestivamente, in ogni caso non oltre i 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario (lo prevede il decreto dell’Economia del 2 aprile 2015).

I revisori sono inoltre tenuti (secondo step) a segnalare la mancata adozione della delibera consiliare di ripiano del disavanzo alla sezione regionale della Corte dei Conti e al Prefetto.
Il maggior disavanzo da ripianare è determinato dall’importo che risulta alla lettera n) «totale parte disponibile» del prospetto 5/2 allegato alla delibera di riaccertamento, per gli enti che hanno chiuso il rendiconto 2014 con un risultato positivo. Per gli enti che invece hanno chiuso il rendiconto 2014 con un risultato negativo, l’extra-disavanzo è determinato del differenza algebrica tra «totale parte disponibile» e il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014.

Il maggior disavanzo può derivare sia dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità o da ulteriori accantonamenti, sia dalle eliminazioni di residui attivi senza obbligazioni giuridiche perfezionate, sia dal mantenimento dei vincoli specifici o di generica destinazione a investimenti.

Il maggior disavanzo è ripianato in non più di 30 esercizi a quote annuali costanti. Con la delibera il Consiglio dell’ente sceglie l’importo del recupero annuale.
Per il parere, i revisori devono analizzare le modalità di recupero tenendo presente che il maggiore disavanzo può essere ripianato annualmente con i proventi (realizzati) derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali disponibili, con lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione per vincoli formalmente attribuiti dall’ente (adottando le medesime procedure impiegate per la formazione dei vincoli) e con la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti (purché non finanziate da debito).

I revisori verificano inoltre che le quote di disavanzo siano applicate al bilancio di previsione 2015-2017, tramite l’iscrizione nella parte spesa del bilancio alla voce “Disavanzo di amministrazione” e l’individuazione di maggiori entrate o minori spese per realizzare il pareggio (terzo step).

In caso di esercizio provvisorio l’applicazione al bilancio delle prime quote del ripiano si realizza al momento dell’approvazione al bilancio di previsione. Nel frattempo l’ente in disavanzo deve applicare principi di prudenza nella gestione, fermo restando la necessità di approvare il bilancio il prima possibile.

In sede di approvazione del rendiconto 2015 (e di quelli seguenti), gli enti e i revisori verificano il recupero della quota di ripiano del maggior disavanzo applicata al bilancio (quarto step). La parte non recuperata è applicata al primo esercizio del bilancio preventivo, in aggiunta alla quota prevista per tale esercizio e ad eventuali ulteriori piani di rientro in corso.
L’eventuale ulteriore disavanzo registrato rispetto al risultato del 1 gennaio 2015 potrà essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura. In quest’ultimo caso sarà necessario adottare una delibera consiliare per il piano di rientro di tale quota del disavanzo (articolo 188 del Dlgs 267/2000), soggetta al parere dei revisori. Inoltre il collegio dei revisori sarà obbligato almeno ogni sei mesi a redigere una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro che il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio.


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