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Rifiuti, per i mancati incassi rinvio «critico» all’anno dopo
Corte dei conti. Sezioni divise sugli effetti per la tariffa

Il tema dei crediti di dubbia esigibilità derivanti da Tia, Tares e Tari continua a suscitare le interpretazioni più varie. 

A dar fuoco alle polveri del dibattito (delicato per gli effetti che può avere sul patrimonio delle società interessate) è stata la sezione Toscana della corte dei Conti, che con deliberazione 73/2015 ha sostenuto una tesi radicale, ovvero che ogni “tributo” (Tarsu, Tia 1, Tia 2, Tares, Tari) dovesse essere visto come a sé stante, e che quindi gli insoluti di ognuno di essi non potessero pesare sulla tariffa o sul tributo successivo. Questo orientamento contraddiceva il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, che con una nota del 13 febbraio aveva sostenuto una tesi opposta: per il ministero le “perdite” dovute agli insoluti, almeno quelle effettive, possono traslare da un anno all’anno e da un regime impositivo all’altro, a partire dalla Tia (non ponendosi il problema per la Tarsu, che non pesava sui bilanci delle società).

Il stesso sindaco che aveva chiesto lumi al Mef, evidentemente spiazzato dal successivo parere della Corte Toscana, rivolge il medesimo quesito alla sezione della sua Regione, l’Emilia Romagna, facendo per altro osservare che se si seguisse la Corte Toscana il suo Comune, che non era mai passato alla Tia, verrebbe penalizzato doppiamente in quanto si è prima fatto carico degli insoluti del periodo Tia e ora si vedrebbe falcidiare il valore della partecipazione nella società in house che eroga il servizio dalla svalutazione dei crediti (che nascono da insoluti dei cittadini di altri Comuni), che non sarebbe “coperta” dalla tariffa.

La sezione emiliana si pronuncia per l’inammissibilità del quesito, ma affronta comunque la questione, e rileva «l’esigenza di una rimeditazione della metodologia finora adottata per la valorizzazione dei crediti inesigibili in attuazione del principio, di derivazione comunitaria, che impone l’integrale copertura del costo del servizio attraverso la tariffa». E, sul merito, ricorda che il Dpr 158/1999 è in realtà applicabile, per espressi richiami normativi a Tia, Tares e Tari e stabilisce che l’ammontare dei crediti divenuti inesigibili in un dato anno va computato tra i costi da coprire con la tariffa dell’anno successivo. Così, però, non si tiene conto che in realtà l’accertamento della inesigibilità giunge spesso molto dopo la sua formazione, con la conseguenza di trasferire l’onere su una platea contributiva molto diversa.

Da qui la conclusione della Corte, che è molto critica con l’impianto normativo che «appare ormai poco coerente, oltre che con i principi civilistici di redazione dei bilanci – che assicurano la stretta correlazione temporale tra costi e ricavi facendo ampio ricorso a valori stimati – anche con le disposizioni in materia di armonizzazione che impongono, per i crediti di dubbia e difficile esazione, quote di accantonamento ad apposito fondo». 

In sostanza, la Corte chiede un adeguamento normativo che incoraggi il ricorso al fondo svalutazione crediti, nel rispetto dei canoni civilistici. Difficile non essere d’accordo.


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