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Stop alle diffide sul riaccertamento
Decreto enti locali. Anche per gli sperimentatori ripiano in 30 anni dell’extradeficit post pulitura dei bilanci

Gli enti locali che non hanno approvato il riaccertamento straordinario insieme al rendiconto potranno più tempo per adottare la deliberazione. La nuova scadenza che sarà inserita nel testo definitivo del decreto enti locali (> il testo) serve a bloccare le eventuali procedure di commissariamento avviate in base all’articolo 141, comma 2 del Tuel nei confronti degli enti inadempimenti. Fino a tale data (che si ipotizza sarà a breve) resta negato l’utilizzo delle quote libere e destinate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

Ai Comuni e alle Province che hanno partecipato alla sperimentazione è concessa la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. Questi enti possono ripianare il maggiore disavanzo, compreso l’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, in non più di 30 esercizi in quote costanti. Inoltre, hanno la facoltà, per il solo 2015, di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un valore massimo pari alla differenza fra il fondo stanziato in bilancio (almeno pari al 55% dell’importo risultante dal relativo prospetto allegato al bilancio) e quello stanziato dagli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione (almeno pari al 36%).

Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità concesse dalla Cdp per il pagamento di debiti certi liquidi e esigibili utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione derivante da tale anticipazione, ai fini dell’accantonamento del Fondo crediti nel risultato di amministrazione. 

Con il decreto enti locali si cerca di mettere una toppa anche alla rinegoziazione dei mutui, in bilico da settimane. Arriva infatti la norma che dà il via libera alle operazioni di rinegoziazione dei prestiti anche nelle more dell’esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione che sarà successivamente approvato. L’auspicio è che tale norma costituisca sanatoria anche per questi enti che hanno approvato la rinegoziazione in assenza di copertura normativa.
L’operazione si inserisce in un contesto normativo (comma 537 della legge 190/2014) che aveva esteso a 30 anni la durata delle operazioni di rinegoziazione relative a passività esistenti già rinegoziate. Concessa anche la possibilità, per il solo 2015, di utilizzare liberamente i risparmi di linea capitale derivanti dalla rinegoziazione, senza vincolarli per spese di investimento o a riduzione di debito.

Novità anche sul fronte della destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali. Si stabilisce infatti la possibilità per i Comuni di utilizzare il 10% di queste entrate prioritariamente per il finanziamento dell’estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota per spese di investimento.
Il decreto pone fine inoltre alla questione riguardante l’inserimento, nel piano economico finanziario delle morosità risultanti dalla mancata riscossione della Tia. Si dispone infatti che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla Tia 1, alla Tia 2 e alla Tares. 
Si provvede inoltre a specificare che i Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del Dlgs 446/1997, affidare fino alla scadenza del contratto la gestione dell’accertamento e della riscossione della Tares, oltre che della Tari, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo.
Infine, in materia di trasferimenti di risorse, viene disposto che per gli anni 2015 e successivi la riduzione delle risorse a carico dei comuni (100 milioni di euro) e delle province (50 milioni di euro) prevista dall’articolo 16, commi 6 e 7, del DL 95/2012, sarà operata in proporzione ai tagli già effettuati per il 2014.


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