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Corti dei conti in ordine sparso
Pareri. Indicazioni diverse sul calcolo delle riduzioni da tetto e turn over

In attesa delle istruzioni definitive, il fondo 2015 non trova pace: questa volta è la Corte dei Conti Abruzzo, delibera 179/2015, a cercare faticosamente di fare chiarezza su come si applica a regime il taglio previsto dall’articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010. I chiarimenti non sono di poco conto anche se poi nell’esempio i magistrati sembrano sembra scivolare sui calcoli. 
I punti fermi, e in parte nuovi, sono i seguenti: il fondo 2015 in prima istanza deve essere calcolato con le regole contrattuali; successivamente dovrà essere storicizzata la decurtazione effettuata negli anni di vigenza dei limiti (quadriennio 2011-2014); non si applica più il limite del fondo 2010. 

In termini di principio si tratta di un importante passo in avanti anche se rimane ancora sul tappeto la definizione delle modalità di calcolo dei tagli che dovrebbero essere pari «alle decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014» e non solo quelle del 2014 perché «la norma fa riferimento al periodo precedente, non all’esercizio o anno precedente». Sul punto però la Corte distingue in due parti le decurtazioni: quelle correlate alla riduzione del personale in servizio e quelle che riportavano il fondo al 2010. Per le prime osserva come le modalità di calcolo «non possono portare a considerare ripetutamente, in più anni, le medesime cessazioni» e quindi si deve applicare solo la riduzione 2014. In merito ai tagli operato annualmente per riportare il fondo al limite del 2010, sostiene al contrario che debbano essere sommati. Nell’esempio il fondo 2010 era 1.000 e negli anni successivi aumentava a 1.100, 1.120, 1.190 e 1.210, quindi la riduzione da storicizzare a tale titolo è pari a 100+120+190+210. Il metodo di calcolo evidenzia chiaramente una duplicazione di tagli che contraddice proprio i principi elencati nella pronuncia: evitare duplicazione dei tagli e arrivare a fondi negativi. In questo modo si arriva ad azzerare le risorse a disposizione. Peraltro la posizione risulta incomprensibile proprio per il fatto che questi incrementi riguarderanno sicuramente la Ria e quindi l’importo di 120 del 2012 è sicuramente pari alla Ria di 100 del 2011 e 20 del 2012. Di fatto la decurtazione da storicizzare sarà pari alla decurtazione fatta nel 2014 anche se l’infelice dettato normativo sembrerebbe andare in direzione opposta. È evidente che, con i calcoli proposti dalla delibera, il fondo di quell’ente sarebbe sicuramente in squilibrio in quanto l’importo residuale difficilmente potrebbe coprire gli utilizzi stabili (progressioni e comparto). 

Un secondo chiarimento risulta ancora più rilevante: dal 2015 «la limitazione si sposta dal tetto alle decurtazioni, che diventano permanenti e non più recuperabili». Questo significa che, una volta calcolata la riduzione da storicizzare, il fondo 2015 potrà aumentare con le regole contrattuali arrivando anche a superare l’importo 2014. 

In pratica quali sono queste misteriose «regole contrattuali»? In primis si tratta della Ria dei cessati dal 2015 in poi, che però è ben poca cosa. Il grosso è contenuto nell’articolo 15, comma 5, del contratto del 1° aprile 1999, che consente di aumentare il fondo senza alcun limite nel rispetto della previsione contrattuale. Recentemente l’Aran ha sdoganato questo istituto consentendo agli enti una applicazione molto più semplice rispetto al passato.


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