MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Niente reato se la Pa non fa partire l’iter
Gare pubbliche. La turbata libertà di scelta del contraente presuppone il procedimento amministrativo

Il reato di turbata libertà di scelta del contraente non scatta se la pubblica amministrazione non inizia il procedimento amministrativo che si intendeva condizionare. La Cassazione con la sentenza 26840, respinge il ricorso del pubblico ministero contro le assoluzioni disposte nell’ambito di un’inchiesta sugli appalti truccati negli ospedali Lombardi. L’accusa era di associazione per delinquere allo scopo di indurre la Pubblica amministrazione a indire gare su misura “tarate” proprio sulle caratteristiche dei prodotti propagandati dalle ditte. Una contestazione, mossa sulla base dell’articolo 353-bis, che il giudice per l’udienza preliminare aveva lasciato cadere perché la norma invocata presuppone l’esistenza perlomeno dell’avvio di un procedimento amministrativo che dimostri l’interesse della Pa a concludere l’”affare”. Circostanza che, nel caso specifico, non si era concretizzata, forse anche per l’avvio delle indagini che avevano fatto seguito alle intercettazioni. La Suprema corte coglie l’occasione per ricordare che il delitto previsto dall’articolo 353bis del codice penale è un reato di pericolo. L’azione censurata consiste nel turbare con violenza, minaccia o doni il procedimento amministrativo di formazione del bando, allo scopo di condizionare la scelta del contraente. I giudici chiariscono che la norma punisce anche quando l’”affare” non va in porto: le interferenze sul bando sono, infatti, il fine perseguito per questo è evidente che il reato si consuma indipendentemente dalla sua realizzazione. Per la consumazione non serve che il bando venga effettivamente modificato in modo da orientare la scelta del contraente, ma è sufficiente che si verifichi un turbamento del procedimento amministrativo in modo tale che la concreta procedura di predisposizione del bando sia concretamente in pericolo. Tutto questo ovviamente non può avvenire se l’iter amministrativo non viene avviato affatto. L’articolo è stato introdotto dal legislatore con l’intenzione di dare rilevanza penale alle condotte di turbamento messe in atto prima della gara, anche per porre un argine all’orientamento della giurisprudenza che, prevalentemente negava la loro offensività, anche in termini di tentativo in assenza del presupposto della gara. Una scelta che allarga la tutela prevista dall’articolo 353 del codice penale il quale fa scattare la sanzione solo nel caso la gara venga indetta.
La Corte di Cassazione sottolinea che non tutte le condotte che ricadono nel raggio d’azione dell’articolo 353-bis del Cp consumate prima del procedimento amministrativo sono irrilevanti dal punto di vista penale: lo sono solo quelle che precedono un percorso mai avviato.


www.lagazzettadeglientilocali.it